Cassazione Penale, Sentenza n. 34794/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Halimhamiti, persona offesa ammessa al gratuito patrocinio, impugna il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per costituirsi parte civile, lamentando di non essere stato notificato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di non aver quindi potuto esercitare tempestivamente il diritto di costituirsi parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul piano giuridico: ha affermato il principio secondo cui la persona offesa, pur non essendo "parte" nel senso tecnico, può chiedere ed ottenere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per costituirsi parte civile. Ha inoltre disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'Appello di L'Aquila perché verifichi, sul merito, l'esistenza dell'omessa notifica e la tempestività dell'istanza restitutoria.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il termine "parti" in senso estensivo, comprendendo anche la persona offesa qualora la restituzione nel termine sia finalizzata alla costituzione di parte civile; quindi la persona offesa può proporre l'istanza di rimessione in termini per divenire parte civile.
art. 154 cod. proc. pen.
Rileva come la validità della notificazione ai sensi dell'art. 154 escluda la possibilità per la persona offesa di invocare la mancata conoscenza del processo ai fini della rimessione in termini.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Indica la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omessa notifica di atti decisivi (ad es. decreto di citazione a giudizio) nei confronti della persona offesa.
art. 180 cod. proc. pen.
Collega la nullità indicata all'effetto ripristinatorio che può essere sanata dalla successiva costituzione di parte civile ottenuta tramite la rimessione in termini.
Direttiva 2012/20/UE
Richiamata a sostegno dell'interpretazione che rafforza la partecipazione e la tutela della persona offesa nel procedimento penale, giustificando un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali.
art. 6 CEDU
Richiamato in via argomentativa per sottolineare che la posizione della persona offesa, in vista della costituzione di parte civile, merita tutela comparabile a quella della parte civile ai fini del giusto processo e del fair trial.
Corte costituzionale, sent. n. 55/1990
Giurisprudenza citata per sostenere che il legislatore ha rafforzato il ruolo della persona offesa e che, dove la disciplina sulla persona offesa è incompleta, va applicata coerentemente la normativa sulla parte civile; contribuisce a giustificare l'interpretazione estensiva dell'art. 175 c.p.p.
Massime di principio
- La persona offesa può proporre istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per costituirsi parte civile, nonostante non sia "parte" del processo in senso tecnico.
- Tale rimedio non è però disponibile se è stata effettuata una valida notificazione ai sensi dell'art. 154 c.p.p. che dimostri la conoscenza del procedimento da parte della persona offesa.
- Spetta al giudice di merito verificare la sussistenza dell'omessa notifica e la tempestività dell'istanza restitutoria: l'onere di precisare il momento della conoscenza grava sull'istante, ma il giudice deve valutare i fatti e le prove a tal fine.
- L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio integra una nullità suscettibile di essere sanata dall'ingresso successivo della persona offesa nel processo quale parte civile, mediante la rimessione in termini.
- Per ottenere il rimedio è opportuno che il difensore documenti con precisione quando ha preso conoscenza del procedimento (richieste di visione atti, comunicazioni alla cancelleria, data di ammessione al patrocinio) per dimostrare la tempestività dell'istanza.
- L'orientamento della Corte è conforme a esigenze costituzionali e sovranazionali (Direttiva UE e principi CEDU) di rafforzamento della tutela della vittima nel processo penale.
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