Cassazione Civile, Ordinanza n. 27424/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria, dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. A sostegno, aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perché un'altra comunità avrebbe occupato, dapprima pacificamente e poi con violenza, terreni di sua proprietà; di aver denunciato il fatto alla polizia, che però avrebbe chiesto denaro per intervenire; e di aver perso la madre, uccisa durante i fatti. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione di norme sulla protezione sussidiaria e vizio di motivazione, contestando il giudizio di non credibilità del racconto e l'insussistenza, nell'Edo State, di una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata; con il secondo si censurava il diniego della protezione umanitaria, deducendo violazione di norme interne e convenzionali e motivazione apparente o insufficiente istruttoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non accoglibili entrambi i motivi: quanto alla protezione sussidiaria, ha osservato che il Tribunale aveva applicato i criteri dell'art. 3 d.lgs. 251/2007 nel valutare la non credibilità del racconto, rilevando incoerenze e contraddizioni, e che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione di merito o riguardavano circostanze non decisive; inoltre, sulla situazione dell'Edo State, il ricorrente non aveva indicato fonti aggiornate e contrastanti rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito. Quanto alla protezione umanitaria, il motivo è stato giudicato generico, perché non allegava elementi specifici sulla condizione personale del richiedente. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sulle spese per l'aspecificità del controricorso del Ministero e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 251/2007
Il giudice di merito deve valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente secondo i criteri previsti dalla norma, valorizzando coerenza e contraddittorietà del racconto.
art. 2, 5 e 14 d.lgs. 251/2007
Richiamati quali norme sulla protezione internazionale e sulla protezione sussidiaria; la Corte ne conferma l'applicazione nel controllo della decisione di merito.
art. 8 d.lgs. 25/2008
Richiamato in relazione al dovere del giudice di esaminare la domanda di protezione sulla base di un adeguato quadro istruttorio e delle informazioni sul Paese di origine.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato in relazione alla protezione umanitaria, quale parametro per la valutazione della domanda subordinata.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del permesso per motivi umanitari.
art. 2 CEDU
Richiamato a sostegno della censura sulla protezione sussidiaria, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 8 CEDU
Richiamato a sostegno della domanda di protezione umanitaria, senza apportare elementi specifici sufficienti.
art. 2 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria.
art. 10 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro il decreto del Tribunale.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per escludere la statuizione sulle spese, in ragione dell'aspecificità del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, la valutazione di credibilità del racconto del richiedente è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se si deduce un effettivo vizio di legge o un'omissione realmente decisiva; non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Per contestare efficacemente il giudizio di insussistenza di violenza indiscriminata o conflitto armato nel Paese o nella regione di origine, il ricorrente deve indicare fonti aggiornate e specifiche che contrastino quelle poste a base della decisione impugnata; in difetto, la censura non consente un controllo utile della Corte di cassazione.
- La domanda di protezione umanitaria non può essere proposta in modo generico: occorre allegare elementi concreti e individualizzanti sulla situazione personale del richiedente e sul rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rientro.
- Le doglianze sulla motivazione devono confrontarsi in modo puntuale con il contenuto della decisione impugnata; una critica meramente assertiva o non specificamente riferita alla vicenda concreta è inammissibile o comunque infondata.
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