Sentenza n. 6348/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del Decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nr. -OMISSIS-del 03.11.2022, notificato al ricorrente in data 10.11.2022, con il quale il Commissario Straordinario Antiracket ha diniegato l'istanza di accesso al fondo antiusura presentata dalla Signora-OMISSIS-alla Prefettura di Roma il 04.11.2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, in particolare la delibera del Comitato di Solidarietà del 03.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura che ha rigettato l'istanza di accesso al fondo antiusura, nonché la presupposta delibera del Comitato di solidarietà
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto commissariale del 3 novembre 2022, notificato il 10 novembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza presentata nel 2019 per ottenere il beneficio previsto dalla legge n. 44 del 1999. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Dal testo non risultano specificamente articolati ulteriori motivi di illegittimità dell'atto, poiché il giudice ha deciso in via pregiudiziale sulla giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che il procedimento previsto dalla legge n. 44 del 1999 non comporti esercizio di discrezionalità amministrativa: il Prefetto svolge l'istruttoria, acquisisce le informazioni degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria e valuta la sussistenza dei presupposti; il Comitato di solidarietà esamina il rapporto prefettizio e delibera; il procedimento si conclude con il decreto del Commissario Straordinario. L'attività amministrativa è limitata all'accertamento tecnico della qualità di vittima di un delitto estorsivo o usurario e alla quantificazione dei danni, senza ponderazione discrezionale di interessi pubblici e privati. In presenza dei requisiti di legge, il richiedente è titolare di un diritto soggettivo all'erogazione del beneficio, sicché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e nei limiti dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
legge 23 febbraio 1999, n. 44, artt. 1, 3 e 10
Le disposizioni riconoscono, in presenza dei relativi presupposti, un diritto soggettivo all'erogazione dei benefici in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura; l'amministrazione deve accertare i requisiti e l'entità dei danni, senza esercitare discrezionalità amministrativa.
art. 11 legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disciplina l'istruttoria prefettizia finalizzata all'accertamento della qualità di vittima del delitto estorsivo o usurario, mediante acquisizione di informazioni dagli organi di polizia e dall'autorità giudiziaria e, ove necessario, del parere del pubblico ministero.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria di giurisdizione, nei termini e nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al riconoscimento e all'erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 44 del 1999 in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del richiedente è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
- Nel procedimento di concessione dei benefici antiracket e antiusura l'amministrazione non esercita discrezionalità amministrativa: deve accertare la sussistenza dei presupposti legali e quantificare i danni, senza effettuare una ponderazione di interessi pubblici e privati.
- Quando l'istruttoria prevista dalla legge accerta la qualità di vittima e gli altri requisiti normativi, la concessione del beneficio consegue necessariamente, non residuando all'amministrazione un potere discrezionale di scelta sull'erogazione.
- La controversia concernente il rigetto di un'istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura deve essere riproposta davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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