Sentenza n. 628/2026 - Catania, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 730/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta spontanea esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, sul riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 730/2024 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella sentenza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato l’avvenuta spontanea esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione esecutiva.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che avrebbe dovuto eseguire il giudicato.
Come è indicizzato
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