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Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Catania, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 730/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta spontanea esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, sul riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 730/2024 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella sentenza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato l’avvenuta spontanea esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione esecutiva.
  • Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che avrebbe dovuto eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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