Ordinanza n. 13/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del titolo abilitativo tacito formatosi per silentium ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, del Comune di Teramo, per la realizzazione dell’impianto nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al titolo autorizzativo anche non conosciuto dai ricorrenti; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Iliad Italia S.p.a. il 13\1\2026: - degli artt. 6 e 10 del regolamento per l’installazione di impianti di radiocomunicazioni del Comune di Teramo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 9 aprile 2013; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di contenuto sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: titolo abilitativo tacito formatosi per silentium ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto radio-base, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari limitrofi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il titolo abilitativo tacito formatosi per la realizzazione di un impianto di trasmissione radio-base nel Comune di Teramo. La contestazione cautelare riguarda, in particolare, l'impatto elettromagnetico dell'impianto, ritenuto superiore ai limiti di legge dai ricorrenti in ragione dell'effetto cumulo con il campo elettromagnetico prodotto da un impianto analogo già presente nella zona. Iliad Italia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale contro gli artt. 6 e 10 del regolamento comunale per l'installazione di impianti di radiocomunicazioni, approvato con delibera consiliare n. 22 del 9 aprile 2013, nonché contro gli atti connessi e consequenziali. Dagli accertamenti dell'ARTA Abruzzo risultava invece il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge. L'impianto era già stato realizzato, ma non era ancora stato attivato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati soltanto nella parte relativa all'attivazione dell'impianto. La sospensione è stata disposta poiché sussisteva un'esigenza di cautela derivante dalla contrapposizione tra gli accertamenti dell'ARTA Abruzzo, favorevoli al rispetto dei limiti, e le verifiche dei ricorrenti, che prospettavano il superamento dei limiti considerando l'effetto cumulativo con l'impianto già esistente. Poiché l'impianto era stato realizzato ma non ancora attivato, il bilanciamento degli interessi ha consentito di impedire temporaneamente l'attivazione e di permettere all'ARTA, che si era dichiarata disponibile, di svolgere ulteriori verifiche preventive. È stata fissata l'udienza pubblica del 13 maggio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
titolo abilitativo tacito formatosi per silentium
La disposizione è richiamata quale base del titolo abilitativo tacito relativo alla realizzazione dell'impianto radio-base; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione generale.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della tutela cautelare.
Massime di principio
- In presenza di accertamenti tecnici contraddittori sull'impatto elettromagnetico di un impianto radio-base, il giudice amministrativo può disporre una sospensione cautelare limitata all'attivazione dell'impianto, anziché alla sua realizzazione, quando l'impianto sia già costruito ma non ancora operativo.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare il mantenimento dell'opera realizzata e il temporaneo divieto di attivazione, al fine di consentire ulteriori verifiche preventive da parte dell'autorità tecnica competente.
- La prospettazione dell'effetto cumulativo delle emissioni di un nuovo impianto con quelle di un impianto analogo preesistente può costituire un'esigenza cautelare meritevole di approfondimento tecnico, anche quando una verifica amministrativa abbia riscontrato il rispetto dei limiti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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