Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30954/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli istanti hanno impugnato l'ordinanza del 18/3/2024 che aveva dichiarato l'inefficacia, nei loro confronti, dell'ordine di demolizione n. 111/2010 relativo a sentenza penale del 16/7/2010 (irrevocabile 30/9/2010) e aveva rimesso in termini il Pubblico Ministero per notificare l'intimazione a demolire anche ai medesimi, affermando che la motivazione dell'ordinanza sarebbe manifestamente illogica: da un lato la sentenza attesterebbe che la sanzione demolitoria non può avere effetto sui ricorrenti, terzi proprietari estranei al procedimento penale; dall'altro avrebbe inutilmente imposto al Pubblico Ministero di procedere a una notifica non necessaria. I ricorrenti sostengono inoltre di essere documentalmente estranei al reato e privi di concorso, per cui il giudicato non potrebbe ricadere su di loro.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano interesse ad impugnare un provvedimento che, sul punto principale, è a loro favorevole (dichiarazione di inefficacia dell'ordine di demolizione nei loro confronti e rimessione in termini del PM affinché provveda alla notifica per consentire loro di partecipare). Inoltre i ricorrenti non hanno impugnato la parte dell'ordinanza che rigettava la loro richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, poiché non avevano prodotto alcuna documentazione comprovante la richiesta di sanatoria; la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale e continua a incidere anche sul dante causa o sull'acquirente, potendo essere rimosso solo in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, una volta esclusa la colpevolezza del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità (richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000)

  • Sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n.186

    Richiamata per stabilire che, in assenza di elementi che dimostrino colpa nella proposizione del ricorso, l'inammissibilità comporta l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 42699 del 7/7/2015, Curcio)

    Richiamo per affermare che l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di natura reale che permane nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chi vanti diritti reali sul bene, salvo provvedimenti amministrativi incompatibili

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33987 del 16/6/2023, Adelfio)

    Conferma che l'ordine di demolizione, per il suo carattere reale, ricade sul soggetto in rapporto col bene indipendentemente dagli atti traslativi; chiunque acquisti è tenuto all'osservanza e potrà eventualmente rivalersi sul precedente titolare

Massime di principio

  • Un ordine di demolizione ha natura reale e può incidere anche sui successori o su chiunque detenga diritti sul bene, salvo provvedimenti amministrativi espressamente incompatibili: l'acquirente non è automaticamente esente dall'obbligo di ottemperare
  • Chi impugna deve avere un interesse concreto: non è ammissibile un ricorso avverso un provvedimento che in fatto si è rivelato favorevole al ricorrente (mancanza di interesse all'impugnazione)
  • In sede di impugnazione occorre confrontarsi con tutte le parti decisive dell'atto impugnato: non impugnare il rigetto di istanze sostanziali (es. revoca/sospensione) comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso
  • Per ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione è necessario documentare efficacemente la sussistenza di elementi che giustifichino la modifica (es. domanda di sanatoria effettivamente presentata o provvedimento amministrativo incompatibile)
  • La mancata partecipazione al processo penale non determina automaticamente l'inefficacia dell'ordine demolitorio nei confronti di terzi: può essere necessaria la notifica dell'intimazione per consentire il contraddittorio, ma ciò non implica che il titolo demolitorio perda per ciò stesso efficacia
  • Proporre ricorso manifestamente infondato o senza interesse può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche stabilite dalle norme processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.