Cassazione Penale, Sentenza n. 9453/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato l'incensuratezza dell'imputato e la sua ammissione, seppur parziale, degli addebiti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i giudici del merito abbiano correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi decisivi (numero e importo degli assegni contraffatti, quadro probatorio solido, ammissione parziale dei fatti, mancata restituzione del denaro) e che la sola incensuratezza non basti a imporre la concessione delle attenuanti. La Corte ha inoltre osservato che, stante l'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore della riforma che rende il reato procedibile a querela. Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 62-bis codice penale
La Corte riafferma che l'incensuratezza, dopo le modifiche normative, non è più di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; il giudice, se le esclude, deve indicare plausibili ragioni di rigetto basate su elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confrontare o confutare ogni singolo elemento favorevole
artt. 624 e 625 n. 2 codice penale
I reati per cui è stata confermata la condanna in merito al furto con destrezza sono stati ritenuti provati e in relazione ai quali è stata rideterminata la pena dal giudice di appello
art. 616 codice procedura penale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non risultando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
legge 134/2021 ("riforma Cartabia") e d.lgs. attuativi
La Corte segnala che la riforma, che in alcuni casi ha reso procedibili certi reati solo a querela, non incide sull'esito del ricorso inammissibile; in ogni caso la giurisprudenza di legittimità esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per il decorso del termine querelatorio quando il ricorso è inammissibile
d.l. 137/2020 (art. 23 co. 8) e successive proroghe/convertizioni
Richiamato in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza (conclusioni scritte e senza discussione orale) e al regime procedurale applicato al giudizio
Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)
La Corte richiama il principio secondo cui, con riferimento a reati divenuti perseguibili a querela e a giudizi pendenti in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di comunicare alla persona offesa l'eventuale esercizio del diritto di querela
Massime di principio
- La sola incensuratezza dell'imputato non obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche: il giudice può negarle se motiva adeguatamente con riferimento ad elementi decisivi del caso
- Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato se il giudice indica le ragioni plausibili del rigetto anche senza esaminare o confutare tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa
- L'ammissione parziale di responsabilità non vale automaticamente come elemento decisivo per ottenere attenuanti: va valutata insieme all'entità del danno, al quadro probatorio e alla effettiva riparazione del suo effetto (es. restituzione del denaro)
- Quando un reato è divenuto procedibile solo a querela, la riforma o la condizione di procedibilità non necessariamente incidono su un ricorso già inammissibile in Cassazione, e l'obbligo di avviso alla persona offesa può venir meno in tali casi secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- La prova di una effettiva riparazione del danno (es. restituzione) è un elemento rilevabile e può influire sul giudizio di merito; la sua assenza può essere motivazione legittima per negare attenuanti
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