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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19669/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo su immobile. Il ricorrente censura l'omessa motivazione sul requisito del periculum in mora e sostiene che, dopo il sequestro, sia stato presentato un nuovo progetto dalla Fondazione Campus Studi Martino (di cui il ricorrente è presidente) per il recupero e adeguamento sismico dell'ex Mulino Certosa a campus universitario, con demolizione delle preesistenze illecite e nuova edificazione. Tali modifiche, secondo la difesa, costituiscono fatto nuovo idoneo a escludere la perdurante esigenza cautelare, essendo diverso il soggetto formale proponente, presenti adeguamenti antisismici, pali di fondazione, assenza di interferenze con la roggia e prospettata convenzione comunale con relativo nullaosta paesaggistico. Si contesta altresì che i lavori effettuati siano stati soltanto interventi di messa in sicurezza e che l'amministrazione abbia emesso provvedimenti non coerenti o illegittimi, con conseguente illegittima revoca del titolo edilizio e conseguente denuncia dell'interessato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e non confrontasse adeguatamente la motivazione del Tribunale, la quale aveva fondato il mantenimento del sequestro sulla sostanziale continuità dell'attività edilizia illecita e sul pericolo che la libera disponibilità del bene favorisse la prosecuzione o la reiterazione di illeciti. La Corte ha sottolineato il divieto di reiterazione di impugnazioni sulle misure cautelari reali e il limite del sindacato in Cassazione agli errori di diritto o ai vizi motivazionali radicali. Ha inoltre rilevato che il nuovo progetto non era stato verificato dall'autorità amministrativa e che le affermazioni del ricorrente non erano supportate da accertamenti idonei a dimostrare la cessazione del periculum. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72 e 95

    Norme richiamate in relazione al reato contestato (lottizzazione/abuso edilizio e disciplina edilizia): la Corte non entra nel merito tecnico del progetto ma valuta che la presunta regolarizzazione post-sequestro non esime dalla rilevanza della condotta illecita pregressa ai fini del periculum.

  • codice di procedura penale

    Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge e motivi ben individuati; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non rispondente a tale ambito.

  • codice di procedura penale

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione comminando euro 3.000,00.

  • d.l. n. 137 del 2020

    Norma citata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero: richiamo procedurale usato nel fascicolo, senza incidenza sul merito della decisione di inammissibilità.

  • Regolamento edilizio del Comune di Milano

    art. 40 (richiamato nella memoria)

    Richiamato dalla difesa come base per la modalità di intervento ('diretta convenzionata'); la Corte rileva comunque che l'eventuale previsione normativa comunale non supplisce all'assenza di verifiche amministrative e non elimina il pericolo cautelare.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata per la valutazione delle conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha verificato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, ma comunque ha confermato l'onere delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La presentazione di un nuovo progetto o il mutamento del soggetto proponente non determinano automaticamente la revoca di una misura cautelare reale: è necessario che emerga in modo concreto e provato l'esaurimento del periculum e del fumus commissi delicti.
  • In sede di cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro è limitato alle violazioni di legge o a vizi motivazionali molto gravi; censure generiche o aspecifiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo su beni immobili occorre produrre elementi concreti e verificabili (es. atti amministrativi definitivi che autorizzino l'intervento, accertamenti tecnici e assenza di continuazione dell'attività illecita), non soltanto progetti o dichiarazioni di intenzione.
  • La continuità degli interventi edilizi, anche se modificati, e il mantenimento della disponibilità del bene a favore dell'indagato possono giustificare il permanere del periculum a tutela dell'efficacia della misura preventiva.
  • Le impugnazioni ripetute o meramente reiterative in materia di misure cautelari reali possono essere precluse e portare all'inammissibilità del ricorso; ciò comporta anche il possibile aggravio economico per il ricorrente (spese e sanzione alla Cassa delle ammende).

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