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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14647/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Corte di cassazione dell'11 luglio 2025, deducendo un errore di fatto contenuto nel provvedimento impugnato. La Corte non entra nel merito dell'errore denunciato, perché rileva preliminarmente che il ricorso è stato depositato tardivamente: la sentenza impugnata era stata depositata il 23 luglio 2025 e il ricorso è stato presentato il 23 febbraio 2026, oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 625-bis, comma 2, c.p.p., anche considerando la sospensione feriale dei termini processuali.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso straordinario inammissibile per tardività. Precisa che il termine di centottanta giorni per il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è soggetto alla sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742/1969; pertanto, nel caso concreto, il termine scadeva il 20 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato depositato il 23 febbraio 2026. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione deve essere proposto entro centottanta giorni, a pena di decadenza; il termine è soggetto alla sospensione feriale.

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche al termine per proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è perentorio e la sua violazione determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini il merito dell'asserito errore di fatto.
  • Il termine di centottanta giorni previsto per il ricorso straordinario è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, che deve essere computata nel calcolo della scadenza.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è rilevabile ictu oculi per tardività, la Corte può dichiararla con ordinanza in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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