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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27263/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Bisesto per associazione mafiosa (art.416-bis) e per estorsioni aggravate; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, contestando la mancata valutazione di un pericolo concreto e attuale di reiterazione, l'inadeguatezza del domicilio alternativo e del braccialetto elettronico, e invocando il 'tempo silente' come elemento di possibile rescissione del vincolo associativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere alla luce della presunzione relativa per i reati di mafia, della tendenziale stabilità del vincolo associativo, del ruolo di rilievo svolto dall'imputato nel clan Pagnozzi, della gravità e della continuità delle condotte, delle pregresse condanne e della mancanza di elementi concreti che dimostrino un effettivo e irreversibile distacco dall'organizzazione. È stata inoltre esclusa la rilevanza autonoma del 'tempo silente' senza ulteriori elementi probatori; ritenuta inidonea la misura alternativa (arresti domiciliari con braccialetto) e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la sua natura e le caratteristiche del vincolo associativo giustificano la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e la difficoltà di considerare reciso il legame associativo senza elementi oggettivi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Comma 3: presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e idoneità della custodia in carcere per talune fattispecie (tra cui art.416-bis); i commi 4 e 4-bis indicano le ipotesi in cui la prova contraria può essere ammessa, ma nella specie non sono state invocate o dimostrate.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di presunzione relativa delle esigenze cautelari in relazione a determinate fattispecie; confluisce nella valutazione della particolare pericolosità dell'indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura processuale; riguarda i vizi dell'atto impugnato evocati nel mezzo di impugnazione.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza del mancato rispetto delle regole sulla motivazione; il vizio dedotto è stato ritenuto infondato dalla Corte.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice che dispone la misura deve valutare elementi come il 'tempo silente'; la Corte precisa che tale valutazione spetta originariamente al giudice della misura.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per distinguere la valutazione del 'tempo silente' in sede di revoca/sostituzione della misura: rileva il tempo decorrente dall'applicazione o esecuzione della misura in poi.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Regola sulla sospensione dei termini per la custodia cautelare per complessità del procedimento; ritenuta irrilevante ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione mafiosa (art.416-bis) opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere: per superarla occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino il distacco effettivo e irreversibile dall'organizzazione (es. recesso formalizzato, prolungata detenzione senza contatti, attività di collaborazione, trasferimento stabile con storia di vita alternativa).
  • Il cosiddetto 'tempo silente' (lasso temporale privo di attività illecite rilevate) di per sé non è sufficiente a provare la cessazione del vincolo associativo nelle consorterie mafiose; deve essere corredato da fatti oggettivi che dimostrino la rescissione del legame.
  • La gravità del ruolo ricoperto nell'organizzazione, precedenti condanne, comportamento non collaborativo e la natura stabile e radicata del sodalizio sono elementi che rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano il mantenimento della custodia cautelare.
  • Misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) possono risultare inadeguate quando non consentono un controllo efficace delle molteplici prescrizioni e quando la persona mantiene forti rapporti e capacità di influenza nell'ambito criminale.
  • In sede di impugnazione di un provvedimento cautelare, l'onere del difensore è allegare fatti circostanziati (non semplici deduzioni) che, se accertati, possano ragionevolmente indicare il venir meno delle esigenze cautelari; la valutazione finale rimane comunque esercizio del giudice sulla base del quadro probatorio.

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