Cassazione Civile, Ordinanza n. 07619/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per l’anno d’imposta 2008, con rideterminazione del reddito e recupero a tassazione di imposte dirette e IVA in applicazione dello studio di settore TG91U. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggior reddito accertato. In appello, la CTR del Lazio aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia e dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, ritenendo tardiva la sua impugnazione autonoma perché avrebbe dovuto proporre appello incidentale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale dell’Ufficio; inoltre aveva ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio, valorizzando l’insufficienza e inattendibilità della documentazione prodotta per giustificare i costi dedotti e la genericità di alcune fatture della società ACV Servizi s.r.l. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sulle notificazioni, sostenendo che l’appello dell’Agenzia non gli era stato regolarmente notificato perché eseguito in un indirizzo diverso da quello del domicilio eletto, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità del suo appello; 2) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR si fosse pronunciata su un tema diverso da quello devoluto, relativo alla diversa allocazione delle spese nello studio di settore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, contestando le affermazioni sulla inattendibilità della documentazione e sulla genericità delle fatture; 4) violazione della norma IVA sulle indicazioni obbligatorie in fattura, censurando nel merito la valutazione della CTR circa l’irregolarità delle fatture della società fornitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso la procura alle liti né ha indicato dove essa fosse reperibile, sicché non ha consentito il controllo sul dedotto vizio notificatorio; inoltre la Corte ha osservato che la notificazione era stata eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato come via Varrone 9 e che nel ricorso non era stato dedotto che tale indirizzo fosse estraneo allo studio del difensore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, ma aveva solo rivalutato la sufficienza dei costi dedotti rispetto alla ripresa fiscale. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione e quindi non apparente, integrando il minimo costituzionale di motivazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 23 e 54, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per affermare che, in caso di rituale notificazione dell’appello principale, la parte deve proporre l’impugnazione incidentale nei termini di legge
art. 8, l. n. 890 del 1982
richiamato in tema di compiuta giacenza e notificazioni a mezzo posta
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del vizio di nullità processuale dedotto nei primi tre motivi
art. 112 c.p.c.
richiamato a proposito del vizio di ultrapetizione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto sul contenuto delle fatture
art. 21, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per le indicazioni obbligatorie in fattura IVA; la CTR è stata ritenuta non censurabile perché la doglianza mirava al merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo, la parte deve indicare con precisione gli elementi processuali rilevanti e riportare gli atti necessari al controllo del vizio, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa negli atti di causa.
- La censura sulla nullità della notificazione dell’impugnazione altrui non è scrutinabile se il ricorrente non fornisce nel ricorso gli elementi documentali indispensabili a verificare il dedotto vizio, incluso il contenuto della procura e il luogo esatto del domicilio eletto o dello studio del difensore.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a rivalutare, nell’ambito della medesima questione fiscale devoluta, la sufficienza e attendibilità dei costi e della documentazione prodotta dal contribuente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile, che esponga la ragione della valutazione delle prove, soddisfa il minimo costituzionale e non determina nullità.
- La deduzione formale di violazione di legge non è ammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →