Sentenza n. 7458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di annullamento del divieto prefettizio di detenzione di armi, estendendo l’effetto caducante alla revoca questorile del porto di fucile e dichiarando nulla per elusione del giudicato la nota della Questura del 21 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato aveva impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni del 6 maggio 2024, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per omessa custodia e sulla ritenuta insufficiente diligenza nella custodia delle armi; il TAR, con sentenza n. 1111/2025, aveva annullato il divieto. Dopo che il Prefetto aveva revocato tale divieto, il privato aveva chiesto anche il ritiro della distinta revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottata dalla Questura il 17 maggio 2024 e mai impugnata. La Questura aveva respinto la richiesta con nota del 21 gennaio 2026, rilevando che la revoca della licenza era fondata anche su una propria autonoma valutazione e si era consolidata per mancata impugnazione. Nel successivo giudizio di ottemperanza, il privato aveva chiesto l’annullamento della nota e del decreto questorile, assumendo che quest’ultimo poggiasse sulle stesse ragioni del divieto prefettizio annullato. Il TAR aveva accolto la domanda ravvisando una sequenza procedimentale unitaria e un nesso di presupposizione necessaria. In appello, Ministero e Questura hanno dedotto che il giudicato non poteva estendersi a un’amministrazione estranea al giudizio di cognizione né a un atto mai impugnato; hanno contestato l’esistenza di un rapporto di presupposizione necessaria tra i due provvedimenti, sottolineandone l’autonomia, la diversa competenza e le differenti valutazioni; hanno infine negato che la nota del 21 gennaio 2026 eludesse il giudicato o che il giudice dell’ottemperanza potesse sindacare la revoca ormai consolidata.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; il ricorso per ottemperanza è respinto. Il Consiglio di Stato esclude l’effetto caducante automatico della sentenza che aveva annullato il divieto prefettizio: tale effetto si produce eccezionalmente solo quando l’atto successivo sia conseguenza immediata, diretta e necessaria dell’atto presupposto, nella stessa sequenza procedimentale e senza ulteriori valutazioni. Nel caso concreto la revoca questorile della licenza di porto di fucile era un provvedimento autonomo, adottato da autorità diversa in base a una distinta valutazione, anche delle carenze di custodia delle armi; il porto attribuisce facoltà più ampie della mera detenzione e tutela interessi pubblici non necessariamente coincidenti. La sentenza che aveva annullato il divieto prefettizio riguardava soltanto la valutazione relativa alla detenzione e non si estendeva alla revoca questorile. Poiché quest’ultima non era stata tempestivamente impugnata, si era consolidata e non poteva essere rimossa in ottemperanza; il destinatario poteva soltanto presentare una nuova istanza per ottenere la licenza, da valutare considerando anche le argomentazioni della precedente sentenza. La nota della Questura non eludeva dunque il giudicato e il TAR aveva oltrepassato i limiti del giudizio di ottemperanza. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Nel caso di specie, tra il provvedimento recante il divieto di detenzione di armi emesso dal Prefetto di Varese in data 6 maggio 2024, poi annullato dal T.a.r. per la Lombardia, ed il provvedimento di revoca del porto di fucile per uso tiro a volo emesso dalla Questura di Varese in data 17 maggio 2024 e mai impugnato, non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria del primo provvedimento rispetto al secondo, non essendosi pertanto prodotto alcun effetto caducante automatico a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo degli indicati provvedimenti.
Il divieto prefettizio di detenzione di armi non costituisce, nella fattispecie, il presupposto necessario della successiva revoca questorile del porto d’armi e il suo annullamento non determina automaticamente la caducazione di quest’ultima.
artt. 11, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Se è vero, infatti, che il divieto prefettizio di detenzione di armi impedisce a fortiori il rilascio della licenza di porto d’arma al soggetto che ne sia stato raggiunto, al contrario, ai sensi degli articoli 42 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi possono conseguire anche da valutazioni e da ragioni del tutto diverse dalla esistenza di un precedente divieto di detenzione del Prefetto, trattandosi in sostanza di provvedimenti emanati da autorità diverse sulla scorta di autonoma valutazione e che solo occasionalmente possono essere connessi sul piano fattuale, scaturendo da una medesima vicenda (come è avvenuto nel caso di specie), senza però che ciò comporti l’automatica caducazione del secondo per effetto dell’annullamento del primo.
Il divieto di detenzione e la revoca della licenza di porto d’armi sono provvedimenti autonomi, adottati da autorità diverse e fondati su valutazioni che possono essere distinte; la connessione fattuale non basta a produrre la caducazione automatica della revoca quando venga annullato il divieto.
Massime di principio
- L’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale non impugnato solo in via eccezionale, quando quest’ultimo sia conseguenza immediata, diretta e necessaria del primo, nell’ambito della stessa sequenza procedimentale e senza necessità di ulteriori valutazioni di interessi; altrimenti l’atto conseguenziale è affetto, al più, da illegittimità derivata e resta efficace se non impugnato nei termini.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto d’armi hanno oggetto, presupposti e autorità competenti distinti. La maggiore ampiezza delle facoltà connesse al porto consente al Questore un’autonoma valutazione dell’affidabilità del titolare, sicché la comunanza dei fatti o la vicinanza temporale dei provvedimenti non comportano, da sole, un rapporto di presupposizione necessaria.
- Il giudicato che annulla un divieto prefettizio di detenzione di armi non si estende automaticamente alla distinta revoca questorile della licenza di porto d’armi, se quest’ultima non è stata impugnata nel giudizio di cognizione e si fonda anche su una valutazione autonoma; il giudice dell’ottemperanza non può rimuovere l’atto ormai consolidato oltre i limiti del giudicato.
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