Sentenza n. 6161/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - Del Decreto dell'USR Veneto n. 2272 del 29.05.2025, a mezzo del quale è stata “approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A022 - “ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”, per la regione Veneto”, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta utilmente collocata nella graduatoria dei vincitori; - Del Decreto dell'USR Veneto n. 15327 del 27.05.2025, a mezzo del quale è stato disposto, “ai sensi dell'art. 10 co. 5 lett. p) del DDG 2575/2023, il MANCATO RICONOSCIMENTO della riserva S - operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito in capo a TUTTOLOMONDO SOFIA, nata il 4/3/1987 ad AGRIGENTO, nella procedura concorsuale di cui al D.M. 205/2023 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CDC A022”; - Ove occorra, dell'art. 3, co. 3 del Bando di concorso, indetto con D.D.G. 2575/2023 (DOC. 3), laddove interpretato nel senso di precludere il riconoscimento della riserva ivi prevista ex art. 1, co. 9-bis del D.L. n. 44/2023 (conv. 74/2023) ai volontari che hanno espletato il servizio civile nazionale o, comunque, laddove interpretato in senso lesivo per l'odierna ricorrente; - Per quanto possa occorrere, del riscontro fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicazione assunta al protocollo AOODRVE n. 14000 del 23.05.2024 ove “in merito alla Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, la quale ha previsto una riserva di posti pari al 15 % nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito”, si sostiene che il legislatore avrebbe “circoscritto l'ambito applicativo della riserva ai soli operatori volontari che abbiano svolto il servizio civile ai sensi del D.lgs. 40/2017. In base a tanto, si comunica che la riserva dei posti in argomento è applicabile, allo stato, esclusivamente alla fattispecie descritta dal dato normativo sopra richiamato e, per l'effetto, unicamente in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito. In particolare, i primi operatori volontari ad aver svolto il servizio civile universale ai sensi del D.lgs. 40/2017, sono quelli risultati utilmente collocati all'esito delle selezioni svolte successivamente alla pubblicazione dei primi bandi di selezione per l'impiego in progetti di servizio civile universale, avvenuta il 20 agosto 2018”; - Dei verbali della Commissione - ancorché non conosciuti - a mezzo dei quali sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva ex art. 3, co. 3, del Bando di concorso; - Del Verbale della Commissione - ancorché non conosciuto - a mezzo del quale la ricorrente è stata ritenuta sprovvista del titolo di riserva per gli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito” ex art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023; - Di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO - Dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di inserire utilmente la ricorrente nella graduatoria del Concorso de quo, previo riconoscimento del diritto alla riserva per gli “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito” ex art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per personale docente per la classe A022 e provvedimento di mancato riconoscimento della riserva per operatori volontari del servizio civile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto aveva approvato la graduatoria del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022, senza collocarla utilmente, nonché il provvedimento che le aveva negato il riconoscimento della riserva prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, la clausola del bando relativa alla riserva, il riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri che limitava la riserva ai soli operatori del servizio civile universale svolto ai sensi del d.lgs. 40/2017, e gli atti e verbali della commissione relativi alla valutazione del titolo di riserva. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di riconoscere la riserva e di inserirla utilmente in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. In precedenza, con ordinanza cautelare n. 4343/2025, aveva disposto il riesame della posizione della ricorrente, senza pregiudicare l'esito dello stesso, tenendo conto del titolo di riserva dichiarato e della documentazione prodotta. In esecuzione dell'ordinanza, l'amministrazione ha riesaminato la posizione, riconosciuto la riserva, inserito utilmente la ricorrente in graduatoria e stipulato con lei un contratto di lavoro a tempo indeterminato senza riserve né condizioni. Poiché la ricorrente ha così conseguito integralmente il bene della vita perseguito, il giudice ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione di merito e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della natura innovativa del concorso e della celerità cui la procedura doveva essere improntata.
Norme richiamate
art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023
riserva di posti pari al 15% nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito
La norma è richiamata quale base della riserva di posti fatta valere dalla ricorrente; la sentenza non ne definisce nel merito l'ambito applicativo, poiché la posizione è stata riesaminata favorevolmente dall'amministrazione.
art. 3, comma 3, DDG 2575/2023
La disposizione del bando disciplinava la riserva invocata dalla ricorrente; la sentenza non ne esamina la legittimità o l'interpretazione nel merito.
art. 10, comma 5, lett. p), DDG 2575/2023
mancato riconoscimento della riserva
La disposizione è richiamata quale fondamento del provvedimento amministrativo originariamente lesivo; la sentenza non decide la relativa questione sostanziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, la ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita perseguito; la sentenza richiama tale esito attraverso la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito.
- Il riesame favorevole disposto in esecuzione di una misura cautelare, seguito dal riconoscimento del titolo controverso, dall'inserimento utile in graduatoria e dall'assunzione a tempo indeterminato senza riserve o condizioni, elimina l'interesse alla decisione di merito sull'impugnazione degli atti originari.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili innovativi e la procedura amministrativa oggetto del giudizio è caratterizzata da esigenze di particolare celerità.
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