Cassazione Penale, Sentenza n. 3349/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato assente in primo grado, per mancato deposito del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio. Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., per presunta compressione del diritto di difesa richiamando gli artt. 24 e 11 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez.4, n. 43718/2023, Ben Khalifa; Sez.6, n.3365/2023, Terrasi) ritenendo che i nuovi requisiti di ammissibilità introdotti dal d.lgs. n.150/2022 non siano manifestamente irragionevoli e costituiscano una scelta legislativa legittima volta a limitare impugnazioni non frutto di un'opzione personale ponderata; ha inoltre osservato l'esistenza di correttivi (ampliamento del termine per proporre l'appello e possibilità di restituzione in termine) e l'assenza nel ricorso di elementi di forza maggiore che giustifichino il mancato rispetto dei requisiti. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiede, a pena di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato assente in primo grado, il deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte l'ha ritenuta una scelta legislativa non manifestamente irragionevole finalizzata a escludere impugnazioni non frutto di opzione ponderata.
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; art. 89, comma 3; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33)
Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 sui requisiti di ammissibilità dell'appello in caso di assenza dell'imputato sono state ritenute costituzionalmente compatibili dalla Corte, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di illegittimità sollevata.
Costituzione, artt. 24 e 11 (richiamati dal ricorrente)
Il ricorrente invocava violazione di tali norme (art.24 sul diritto di difesa e art.11 menzionato nel ricorso), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura costituzionale rispetto ai requisiti di ammissibilità contestati.
Costituzione, artt. 3, 27, 111 e art.6 CEDU (citate nella giurisprudenza richiamata)
Le questioni di compatibilità con tali principi sono state comunque ritenute manifestamente infondate nelle pronunce richiamate, confermando la legittimità delle misure procedurali introdotte.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato assente nel processo di primo grado, l'appello proposto in suo interesse è ammesso solo se, insieme all'atto di impugnazione, vengono depositati la dichiarazione o elezione di domicilio e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza.
- Il mancato rispetto di queste formalità comporta in senso generale l'inammissibilità dell'appello, salvo comprovati e documentati casi di forza maggiore che rendano impossibile l'adempimento.
- La Corte di cassazione considera queste prescrizioni una scelta legislativa ragionevole e le ha già dichiarate compatibili con la Costituzione e la CEDU; pertanto le censure di illegittimità costituzionale sono difficilmente accoglibili salvo cambiamenti giurisprudenziali.
- Il legislatore ha previsto correttivi (ampliamento del termine per proporre l'appello e possibilità di restituzione in termine); è opportuno valutare e, se necessario, utilizzare tali rimedi prima di sollevare questioni costituzionali.
- Prassi consigliata: assicurarsi che il difensore sia munito di mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e che sia indicata o eletta un'effettiva domiciliazione per le notificazioni al momento del deposito dell'appello; documentare eventuali impedimenti straordinari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2968/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2969/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2974/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2977/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2978/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →