Cassazione Civile, Ordinanza n. 34860/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato per il periodo d'imposta 2004 un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF, oltre sanzioni, assumendo che la ditta individuale del contribuente fosse coinvolta in un sistema di frode carosello nel settore della telefonia cellulare, mediante utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo insufficiente il quadro indiziario; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio rilevando, in sintesi, che non erano stati prodotti gli accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti della pretesa cartiera e che non spettava al contribuente dimostrare la propria buona fede. Con un unico motivo l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del DPR 600/1973, degli artt. 19, 21 e 54 del DPR 633/1972, dell'art. 109 del DPR 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio solo perché non era stato prodotto il PVC della Guardia di Finanza, nonostante il suo contenuto fosse stato riprodotto nell'avviso di accertamento. Lamentava inoltre che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nelle frodi carosello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di avviso di accertamento, è sufficiente che l'Amministrazione ponga il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche mediante la riproduzione nell'atto del contenuto essenziale di atti istruttori richiamati. Quanto al merito fiscale, la Corte ha ribadito che, nelle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario, o la sua conoscibilità con ordinaria diligenza, della partecipazione all'evasione; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile. La CTR non aveva esaminato il complesso degli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio e aveva attribuito rilievo a circostanze non decisive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è stata dedotta come vizio di legittimità per censurare l'errore di diritto della sentenza d'appello
art. 39 DPR 600/1973
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario
art. 42 DPR 600/1973
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione dell'atto impositivo
art. 19 DPR 633/1972
richiamato in relazione alla detraibilità dell'IVA
art. 21 DPR 633/1972
richiamato per i requisiti formali e contenutistici della fattura
art. 54 DPR 633/1972
richiamato in relazione ai poteri di accertamento IVA
art. 109 DPR 917/1986
richiamato tra le norme fiscali applicabili alla fattispecie
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente
art. 2729 c.c.
richiamato per l'utilizzo di presunzioni semplici nella prova della frode
art. 56 DPR 633/1972
la motivazione dell'avviso è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente
art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE
il diritto a detrazione presuppone che i beni o servizi siano utilizzati dal soggetto passivo e forniti da altro soggetto passivo
art. 2697 c.c.
in tema di frodi IVA, l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi dell'eccezione al diritto alla detrazione; il contribuente ha poi l'onere di provare la propria buona fede
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; non basta la mera fittizietà del fornitore.
- Una volta fornita dall'Ufficio tale prova indiziaria, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare all'evasione; non assumono di per sé rilievo decisivo la regolarità contabile o l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando permette al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da contestarne efficacemente l'an e il quantum, anche se il contenuto essenziale degli atti istruttori richiamati è riprodotto nell'atto stesso.
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