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Sentenza

Sentenza n. 1524/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 3.05.2023, notificato in data 5.05.2023, recante sospensione per 60 giorni dell'attività di pubblico esercizio e relativa autorizzazione commerciale correnti presso il locale denominato “-OMISSIS-r” sito in -OMISSIS--OMISSIS-, nonchè per la condanna del Ministero dell'Interno – Questura di -OMISSIS- al risarcimento dei danni patiti e patiendi da quantificarsi in corso di causa;

Giustizia amministrativa202300869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di sospensione per 60 giorni dell'attività di pubblico esercizio e della relativa autorizzazione commerciale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura, notificato il 5 maggio 2023, con cui era stata disposta la sospensione per sessanta giorni dell'attività di pubblico esercizio e della relativa autorizzazione commerciale. Ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione della cessazione dell'attività, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente relativa alla cessazione dell'attività. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto di sospensione né sono stati scrutinati i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere o la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate tra le parti, ad eccezione di quanto già liquidato per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione dell'attività economica cui si riferisce il provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando viene meno l'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento dell'atto; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
  • La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, fondata sulla cessazione dell'attività interessata dal provvedimento contestato, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti né le questioni non più utilmente perseguibili.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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