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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27578/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sull’opposizione proposta dalla persona offesa, ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di due persone per il reato di falsa testimonianza. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e abnormità funzionale: secondo la ricorrente, la denuncia-querela e l’iscrizione della notizia di reato riguardavano non solo la falsa testimonianza resa in un giudizio civile, ma anche una pretesa truffa processuale o altra condotta illecita attribuita a una terza soggetto coinvolto nel medesimo processo civile. Si sostiene quindi che il GIP avrebbe omesso integralmente di pronunciarsi sulla posizione di tale terza soggetto, nonostante l’opposizione riguardasse anche quella condotta, con conseguente asserita incompletezza della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 410, comma 3, c.p.p., la persona offesa possa proporre soltanto reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p. per i motivi di cui all’art. 127, comma 5, c.p.p., e che i vizi denunciati non rientrino tra quelli consentiti, perché non attinenti alla violazione delle regole sul contraddittorio. Ha inoltre escluso che la doglianza integrasse una vera ipotesi di abnormità: il ricorso prospettava piuttosto un’omessa pronuncia su uno dei fatti di reato e su uno dei soggetti coinvolti, il che, seguendo la stessa prospettazione difensiva, comportava la perdurante pendenza del procedimento quanto a quella posizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    individua il reato oggetto del procedimento originario, ossia la falsa testimonianza contestata nel giudizio civile.

  • art. 410 c.p.p.

    contro l’ordinanza di archiviazione resa sull’opposizione della persona offesa è esperibile il reclamo previsto dalla disciplina speciale, non il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli consentiti.

  • art. 410-bis c.p.p.

    costituisce il rimedio esperibile avverso l’ordinanza di archiviazione; il controllo è limitato alle ragioni richiamate dall’art. 127, comma 5, c.p.p.

  • art. 127 c.p.p.

    delimita le ragioni deducibili nel reclamo, riferite alla violazione delle regole del contraddittorio, non a censure sostanziali o a omesse pronunce non rientranti in tale ambito.

  • art. 616 c.p.p.

    viene richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso l’ordinanza di archiviazione resa a seguito di opposizione della persona offesa, il rimedio è quello specificamente previsto dall’art. 410-bis c.p.p., nei limiti dei vizi deducibili ex art. 127, comma 5, c.p.p.; non è consentito trasformare il ricorso in un mezzo di impugnazione generalizzato per contestare l’omessa valutazione di profili di merito estranei alla violazione del contraddittorio.
  • L’abnormità non sussiste quando la censura riguarda una pretesa omessa pronuncia su una parte delle notizie di reato o su uno dei soggetti indicati nella denuncia: in tal caso il vizio dedotto attiene, semmai, alla completezza della decisione, ma non determina di per sé una radicale fuoriuscita del provvedimento dal sistema.
  • Se l’impugnazione stessa afferma che la notizia di reato e la richiesta di archiviazione comprendevano anche ulteriori condotte o ulteriori soggetti, la doglianza sull’omessa decisione non dimostra l’inesistenza del procedimento, ma solo una possibile persistenza della sua pendenza rispetto a quella specifica posizione.

Come è indicizzato

MaterieArchiviazioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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