Sentenza n. 5793/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento datato 10.12.2025, notificato via pec in pari data, dell’Ater del Comune di Roma - Servizio Alienazioni ed Attività non ERP prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva confermata l’archiviazione dell’istruttoria di vendita dell’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS- - matricola -OMISSIS- per l’asserita “mancata estinzione della morosità entro i termini indicati nella nota prot. -OMISSIS- dell’8.03.2024” e del provvedimento datato 10.12.25 notificato via pec in pari data, prot. n. -OMISSIS- dell’Ater del Comune di Roma - Servizio Alienazioni ed Attività non ERP con il quale, ad integrazione del precedente, si comunicava che poiché il ricorrente non aveva estinto la morosità diffidata con nota prot. n. -OMISSIS- dell’8.3.2024 entro il termine perentorio del 10.4.2024, indicato nella nota stessa, l’immobile sito in Roma, Via -OMISSIS- - matricola -OMISSIS- “previa istanza di acquisto dell’utente, potrà essere ceduto in proprietà alle condizioni previste dalla DGRL 99/2021 comunicate con nota prot. -OMISSIS- del 30.01.23”; per la condanna ex art. 30, co. 2, c.p.a. al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente e alla riapertura dell’istruttoria relativa alla vendita dell’immobile alle condizioni previste dalla DGRL n. 410 del 4.8.15 in attuazione del decreto interministeriale del 24.2.2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dell'Ater del Comune di Roma del 10 dicembre 2025 di conferma dell'archiviazione dell'istruttoria di vendita dell'alloggio per mancata estinzione della morosità entro il termine indicato e di comunicazione della possibilità di una nuova cessione alle condizioni della DGRL n. 99/2021
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ricevuto nel 2016 un'offerta di acquisto dell'alloggio ERP assegnato, con indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita, formulate ai sensi della DGRL n. 410/2015 e del decreto interministeriale del 24 febbraio 2015. L'Ater aveva successivamente archiviato l'istruttoria, rilevando il mancato pagamento entro il 10 aprile 2024 di somme dovute per il periodo locativo, pari complessivamente a euro 2.110,36, e aveva comunicato che l'immobile avrebbe potuto essere nuovamente ceduto alle condizioni della DGRL n. 99/2021. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, per assenza di un provvedimento espresso; eccesso di potere per travisamento dei fatti, con riferimento all'asserita mancata regolarizzazione delle pendenze contabili; eccesso di potere per falsità del presupposto e arbitraria applicazione di un termine perentorio non previsto dalla legge. L'Ater ha eccepito il difetto di interesse e la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto; Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità degli atti. Il Collegio ha distinto le controversie relative alla fase amministrativa di programmazione dell'alienazione, alla determinazione del prezzo o delle condizioni di vendita e alla verifica dei presupposti per l'accoglimento della domanda, che incidono su interessi legittimi, dalle controversie successive alla formulazione di un'offerta completa da parte dell'amministrazione. Nel caso concreto, l'offerta del 2016 conteneva già il prezzo e tutte le condizioni di acquisto; la contestata archiviazione era intervenuta in una fase successiva, in relazione alla regolarità dei versamenti e al mantenimento della situazione soggettiva derivante dall'offerta, senza ulteriore esercizio di potere amministrativo discrezionale. L'assegnatario vantava quindi un diritto soggettivo alla stipula, salvo fatti impeditivi sopravvenuti quali decadenza o revoca dell'assegnazione. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario alle condizioni e nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità dei profili controversi.
Norme richiamate
art. 48, comma 3, lett. a), l.r. Lazio n. 27/2006
Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: a) gli assegnatari
La disposizione individua negli assegnatari, purché regolari nei pagamenti prima della stipula, i soggetti titolati all'acquisto dell'alloggio ERP.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
La violazione dedotta dal ricorrente non è stata esaminata nel merito, per il previo accertamento del difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione alle condizioni e nei termini previsti dalla disposizione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica e di riapertura dell'istruttoria non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata la carenza di giurisdizione amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La controversia sulla decisione amministrativa di inserire o non inserire un immobile ERP in un piano di alienazione appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché riguarda l'esercizio di poteri amministrativi di programmazione.
- La controversia sulla determinazione del prezzo e delle condizioni di alienazione di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione sta ancora conformando, mediante esercizio di discrezionalità tecnica, la proposta di vendita e devono essere verificati i presupposti per il suo accoglimento.
- Quando l'amministrazione ha già formulato un'offerta di vendita completa, contenente il prezzo e tutte le condizioni contrattuali, l'assegnatario, in assenza di fatti impeditivi sopravvenuti come decadenza o revoca dell'assegnazione, è titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita.
- La controversia relativa alla successiva archiviazione dell'istruttoria per irregolarità nei pagamenti, se interviene dopo l'esaurimento della fase di esercizio del potere amministrativo e mira a conservare la situazione soggettiva derivante dall'offerta completa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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