Sentenza del 14/04/2016 n. 3413 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notifica della cartella di pagamento - Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Carenza della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta invalida per carenza della prova della ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Non è sufficiente dimostrare l'invio della raccomandata: occorre provare che essa sia stata ricevuta, affinché la procedura notificatoria possa considerarsi completata e la cartella validamente notificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento eseguita mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., applicabile nei casi di irreperibilità o assenza del destinatario. In particolare, mancava la prova che il destinatario avesse ricevuto la raccomandata informativa con cui veniva comunicato il deposito dell'atto e il compimento delle formalità notificatorie. La ricezione di tale raccomandata è stata ritenuta un elemento necessario per perfezionare la notifica.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura richiede il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa al destinatario. La prova della ricezione della raccomandata è necessaria per ritenere perfezionata la notificazione e valida la cartella notificata.
Cass. n. 627/2008
Conferma la necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Cass. n. 6510/2009
Ribadisce che il semplice invio della raccomandata non è sufficiente: deve risultare la ricezione da parte del destinatario.
Massime di principio
- Nelle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'ente notificante deve dimostrare non solo il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa, ma anche la sua ricezione da parte del destinatario.
- La mancanza della prova di ricezione della raccomandata informativa può comportare l'inesistenza o l'invalidità della notifica e impedire che decorrano i termini per impugnare l'atto.
- In caso di contestazione, la prova della regolarità della procedura notificatoria grava, di regola, sull'ente che ha effettuato o richiesto la notifica.
- La sola attestazione dell'avvenuta spedizione della raccomandata non equivale alla prova del suo ricevimento; occorre documentare l'esito della consegna secondo le modalità previste dalla legge.
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