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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23144/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per i reati di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e di sostituzione di persona (connessi a truffe e falsificazione di procure/usi di documenti). Le censure principali sono: mancanza di gravi indizi di colpevolezza poiché l'ordinanza si sarebbe fondata quasi esclusivamente sulla testimonianza della persona offesa Violante Giuseppe, con contraddizioni e assenza di riscontri esterni; inconsistenza dell'aggravante del metodo mafioso perché la vittima non avrebbe attribuito legami reali con clan camorristici; insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, basate su formule di stile; per Marigliano, inoltre, si deduce che il fatto è anteriore e il medesimo è già detenuto per pena definitiva, riducendo l'esigenza cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione sulla attendibilità della persona offesa, sostenuta da numerosi riscontri estrinseci indicati dal Tribunale (uso e falsificazione della carta di identità per vendite immobiliari, conferme testimoniali di terzi, tabulati telefonici, accertamenti in conservatoria e bancari). Ha confermato che le minacce con riferimenti a presunti legami camorristici possono integrare l'aggravante del metodo mafioso, indipendentemente dalla verità della pretesa appartenenza, e che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate in considerazione della reiterazione, della gravità del modus operandi e dei precedenti. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La sentenza richiama il principio per cui le regole speciali sulle dichiarazioni non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono da sole fondare l'accertamento di responsabilità se la motivazione ne verifica la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; principio applicato anche in fase cautelare per l'accertamento dei gravi indizi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione rafforzata delle esigenze cautelari in presenza di reati commessi con metodo mafioso o implicanti pericolosità specifica; il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari sulla base della gravità, della reiterazione e dei precedenti.

  • Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture prive di plausibilità.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Richiamata per il principio consolidato che le dichiarazioni della persona offesa, previa adeguata motivazione sulla credibilità e attendibilità, possono da sole sostenere l'affermazione di responsabilità penale.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è in primo luogo di merito e la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o motivazioni del tutto illogiche.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e sufficientemente motivate, costituire base per gravi indizi anche in assenza di ogni riscontro esterno; tuttavia la presenza di riscontri rafforza sensibilmente la decisione cautelare.
  • L'aggravante dell'uso del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche quando la vittima riferisca minacce con allusioni a presunti legami camorristici; la verità materiale di tali vantate appartenenze non è determinante per l'aggravante se le minacce hanno effettivamente intimorito la vittima.
  • Gli argomenti generici e non supportati da specifici riferimenti probatori o da errori logico-giuridici evidenti rendono il ricorso inammissibile in Cassazione.
  • Le esigenze cautelari devono risultare motivate sul piano della pericolosità personale (reiterazione, gravità del fatto, precedenti). La detenzione anteriore per altra pena non esclude automaticamente la necessità di misure cautelari per nuovi fatti, soprattutto se sussistono elementi di pervicacia.
  • In fase cautelare la soglia di prova è più bassa rispetto al giudizio di merito: si richiedono gravi indizi, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.

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