Sentenza del 02/04/2015 n. 6739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'appello riguardava un ricorso introduttivo, proposto contro un avviso di accertamento IVA relativo al 1997, che il giudice di primo grado aveva dichiarato tardivo. Il ricorrente sosteneva che l'atto di appello contenesse specifiche contestazioni sull'errore commesso dal primo giudice, in particolare per il mancato computo della sospensione dei termini, e lamentava inoltre l'omesso esame dell'illegittimità dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, poiché l'atto riproponeva esclusivamente argomentazioni di merito sull'accertamento senza formulare specifici motivi contro la sentenza di primo grado, come richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. La censura relativa all'interpretazione del contenuto dell'appello avrebbe dovuto essere proposta sotto il diverso vizio motivazionale, mentre l'eventuale errore percettivo del giudice avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione. Il motivo sull'avviso di accertamento è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti pubbliche non si sono difese.
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 34, comma 1, lett. c)
termine scaduto il 19 aprile 2004
La norma è stata applicata per ritenere tardivo il ricorso introduttivo presentato il 31 maggio 2004.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario deve contenere specifici motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle contestazioni di merito contro l'accertamento non è sufficiente.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72
Prevede la facoltà dell'Agenzia delle entrate di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma tale facoltà non era stata concretamente esercitata nel caso esaminato.
Codice di procedura civile, art. 291
La notifica nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata nel termine assegnato dal giudice; la rinnovazione eseguita con successo produce effetti sananti retroattivi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La contestazione dell'interpretazione data dal giudice al contenuto degli atti processuali deve essere formulata, quando ricorrono i presupposti, come vizio di motivazione e non come violazione dell'art. 53 del processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
L'eventuale svista o errore percettivo del giudice sull'esistenza di una specifica censura nell'atto di appello deve essere fatto valere mediante revocazione.
Statuto del contribuente, art. 12, comma 7
La questione relativa al rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve contestare in modo specifico la sentenza di primo grado, indicando gli errori di fatto o di diritto commessi dal giudice; non basta riproporre le difese già svolte contro l'atto impositivo.
- Quando il giudice interpreta erroneamente il contenuto dell'atto di appello, la censura deve essere inquadrata nel corretto vizio processuale o motivazionale; la semplice denuncia generica di violazione di legge può essere respinta.
- Se si sostiene che il giudice abbia omesso di rilevare una censura effettivamente contenuta nell'atto, occorre distinguere tra errata valutazione del contenuto e vero errore percettivo, che può integrare motivo di revocazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività o per difetto di specificità impedisce normalmente l'esame delle questioni di merito relative all'avviso di accertamento.
- La notifica all'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'Agenzia delle entrate può essere nulla, anziché inesistente, quando sussista un astratto collegamento con il destinatario; la nullità può essere sanata mediante rinnovazione tempestiva presso la sede dell'Agenzia.
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