Cassazione Penale, Sentenza n. 00517/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Adami impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, 228,080 Kg). Il ricorso per Cassazione articolava due motivi: 1) censurava la motivazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che la presenza dell'Adami tra i container fosse sovrastimata, che la circostanza dell'appuntamento con il coindagato non fosse provata, che la fuga fosse stata determinata dal fatto che i militari fossero in abiti borghesi e che la ricetrasmittente fosse un dispositivo aziendale perso involontariamente; e che le operazioni di "tramacco" potevano essersi svolte in giorni diversi dall'arresto; 2) contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato lo stato di incensuratezza, la sospensione dal lavoro, la proposta di misure meno afflittive (anche con controllo elettronico e fuori dalla Calabria) e che il pericolo di fuga non fosse stato ravvisato dal P.M. né dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in larga parte, una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito e non denunziassero una manifesta illogicità o violazione di norme tali da giustificare il sindacato di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva motivato compiutamente la sussistenza dei gravi indizi (Adami sorpreso nello stretto corridoio tra container, fuga alla vista dei militari, ritrovamento di strumenti e segni delle operazioni di trasferimento della droga) e le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga, professionalità e contiguità dell'indagato con organizzazioni criminali vista la natura e l'ingente quantità della cocaina). Ha inoltre ritenuto che misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico non assicurassero adeguatamente l'interruzione dei rapporti con la criminalità organizzata. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; Adami condannato alle spese processuali; condanna al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine di trasmettere copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73 commi 1 e 2
art. 73 commi 1 e 2, e 80 comma 2, DPR 309 del 1990
Norma sanzionatrice del traffico illecito di stupefacenti; nel caso rilevata la responsabilità per concorso nella movimentazione di un ingente quantitativo di cocaina (228,080 Kg), elemento usato per valutare la gravità del fatto e la contiguità con organizzazioni criminali
DPR 309/1990, art. 80 comma 2
art. 73 commi 1 e 2, e 80 comma 2, DPR 309 del 1990
Riferimento al titolo di reato e alle aggravanti/specifiche disposizioni che aumentano la gravità normativa dell'illecito, considerate nel giudizio sulle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) e e)
art. 606 lett. b) e e) in relazione agli artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: art. 606 indica le specifiche censure di diritto ammissibili in Cassazione (vizi di motivazione e violazioni di norme). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione (non sindacare rivalutazione dei fatti)
Codice di procedura penale, art. 192
artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nelle censure; contestualmente la Corte precisa che la valutazione dei gravi indizi appartiene al giudice di merito e la Cassazione controlla solo la logicità e la conformità ai canoni giuridici
Codice di procedura penale, art. 273
artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure; contestualizzato come parte del quadro normativo sulla custodia cautelare e sugli elementi probatori valutabili dal giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 274 lett. b)
art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Previsione relativa al pericolo di fuga come esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che la fuga dell'indagato alla vista dei militari concretizzi tale pericolo
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Norma sui dispositivi di controllo elettronico e altre modalità di controllo; la Corte ha ritenuto che, pur monitorando la presenza fisica, tali dispositivi non impediscono necessariamente il mantenimento di contatti illeciti e quindi possono risultare inadeguati in casi di forte contiguità con organizzazioni criminali
Codice di procedura penale, art. 291
Norma sulla richiesta del P.M. per l'adozione di misure cautelari; la Corte osserva che il giudice del riesame può comunque confermare la misura anche per esigenze diverse da quelle indicate dal P.M.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare Adami alle spese
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione formale che impone l'informazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non comporta la rimessione in libertà; la sentenza ordina la trasmissione per gli adempimenti di legge
Legge n. 47/2015
Richiamata nella disamina giurisprudenziale sulle esigenze cautelari; la Corte segnala che l'orientamento sul rapporto tra gravità del fatto e pericolosità è consolidato anche dopo la modifica normativa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione all'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è funzione della Cassazione rivedere storie fattuali o compiere una nuova valutazione degli elementi indiziari
- La presenza in uno spazio angusto predisposto per operazioni di trasferimento di stupefacente, il rinvenimento di strumenti ed elementi tipici dell'operazione (sigilli, tronchesi, ricetrasmittenti, pellicole) e la fuga alla vista delle forze di polizia costituiscono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria
- Il pericolo di fuga può essere ravvisato anche dal giudice del riesame anche se non era stato riconosciuto dal P.M. o dal GIP nell'ordinanza originaria; il riesame può confermare la misura per esigenze diverse da quelle iniziali
- La gravità del fatto e le modalità operative (quantitativi ingenti, contesti internazionali, professionalità nell'esecuzione) sono elementi rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di recidiva e della necessità della misura custodiale
- I dispositivi di controllo elettronico (es. braccialetto) possono sorvegliare la presenza fisica, ma non impediscono necessariamente la prosecuzione di rapporti o l'esercizio di ruoli logistici nell'ambito di organizzazioni criminali; perciò possono risultare inadeguati in ipotesi di forte contiguità criminale
- Il principio di gradualità e adeguatezza della misura cautelare richiede una motivazione puntuale: se il giudice di merito dimostra che misure meno afflittive non interrompono il rapporto dell'indagato con la criminalità, la custodia cautelare può essere ritenuta proporzionata
- Quando si impugnano valutazioni di fatto (tempi delle operazioni, causalità della fuga, natura di un oggetto ritrovato), il rimedio corretto è il giudizio di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logici o giuridici rilevanti e manifesti
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