Cassazione Penale, Sentenza n. 18254/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per tentata rapina (artt. 110, 56, 628 c.p.). Il ricorrente denunciava: 1) travisamento della prova e manifesta illogicità nella ritenuta partecipazione, contestando la compatibilità temporale dell'alibi (videoregistrazione della sua autovettura alle 10:44) e la corrispondenza tra i passamontagna sequestrati e il cappellino descritto da una teste; 2) violazione dell'art. 63 c.p.p. perché le dichiarazioni rese ai Carabinieri il giorno successivo non sarebbero state spontanee e dunque inutilizzabili; 3) errata esclusione della circostanza attenuante speciale di desistenza/recesso (art. 56 c.p.) sostenendo che i rapinatori avrebbero desistito volontariamente; 4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la valutazione di merito (doppia conforme) che ha considerato insieme le motivazioni del primo e del secondo grado; ha confermato la rilevanza degli indizi: riprese della Fiat 500 compatibili con il luogo e l'orario della tentata rapina, individuazione fotografica e somiglianza indicata da una teste, rinvenimento di due cappellini vicino all'ufficio postale con traccia biologica attribuibile con alta probabilità al profilo genotipico del Commisso, e la mancata spiegazione dell'alibi. Ha inoltre ritenuto utilizzabili, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria e ha rigettato la censura sulla spontaneità per mancata indicazione puntuale degli atti. Sulla desistenza, ha confermato che l'allontanamento fu determinato da cause esterne (cassaforte non accessibile, urla che annunciavano l'arrivo dei Carabinieri) e non da una scelta volontaria dell'agente; pertanto non è stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la motivazione del merito che ha ritenuto assenti elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende; resta ferma la condanna di merito a 2 anni e 6 mesi di reclusione e €800 di multa.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: norma utilizzata per qualificare la partecipazione del ricorrente insieme ad altro soggetto ignoto.
art. 56 cod. pen.
Disciplina della desistenza e del recesso: la Corte ha ritenuto che l'interruzione fosse dovuta a cause esterne (denaro inaccessibile, intervento dei terzi) e non a una scelta volontaria dell'agente, escludendo così l'attenuante speciale.
art. 628 cod. pen.
commi primo e terzo, n. 1)
Rapina e tentata rapina: norma base dell'imputazione; la condotta (minaccia, coltello, atti idonei a impossessarsi del denaro) integra il tentativo di rapina.
art. 63 cod. proc. pen.
Regola sull'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni: censura del ricorrente sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese ai Carabinieri è stata ritenuta infondata nel giudizio abbreviato.
art. 350 cod. proc. pen.
Limita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee alla fase dibattimentale; nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili.
art. 357 cod. proc. pen.
Riferimento alla forma di verbalizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specifiche risultanze del verbale per contrastare la spontaneità.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito: censure sulla valutazione di fatto sono inammissibili se non attengono a lacune o manifesta illogicità tali da imporre diversa decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione: applicata per far gravare sul ricorrente le spese e la somma alla cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti: contestato dal ricorrente, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del merito sul diniego delle generiche.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale (recidiva infraquinquennale, ecc.): evocata dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto violata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado e quella di appello risultano 'doppia conforme' (stesso corpo argomentativo), il sindacato in cassazione sul travisamento della prova è assai limitato: occorre dimostrare manifesta e macroscopica incoerenza rispetto al compendio probatorio.
- Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili; la loro 'spontaneità' deve essere contestata con riferimento preciso alle risultanze processuali (verbali), altrimenti l'eccezione è debole.
- La prova indiziaria può essere valutata congiuntamente (riprese video, individuazioni fotografiche, reperti con tracce biologiche, incongruenze dell'alibi): l'insieme concordante di indizi può legittimare la condanna senza che la Cassazione riconsideri ex novo il materiale probatorio.
- Per far valere la desistenza o il recesso come circostanza attenuante è necessario provare che la rinuncia all'azione criminosa sia stata volontaria e non determinata da cause esterne o ostative indipendenti dalla volontà dell'autore.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento automatico delle attenuanti.
- Le doglianze sulla valutazione della credibilità delle prove o sulla persuasività della motivazione sono in genere inammissibili in Cassazione, salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o lacunosi su punti essenziali.
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