Cassazione Penale, Sentenza n. 42682/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 24/01/2022 con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato l'appello contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca (associazione SSL Sport Club San Gregorio, compendio aziendale e immobile) disposta dal Tribunale di Vibo Valentia e confermata in grado d'appello. Gasparro deduceva, per mezzo dei suoi difensori, violazione di norme sulla competenza funzionale alla revocazione della confisca (art. 28 D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dalla legge n. 161/2017, e art. 11 c.p.p.), sostenendo che la Corte competente per la revocazione non fosse quella del distretto originario (Catanzaro) ma la Corte d'appello individuata ex art. 11 c.p.p. (Salerno), richiamando altresì un precedente procedimento parallelo in cui gli atti erano stati trasmessi a Salerno.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno, ritenuta funzionalmente competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in combinato con l'art. 28 D.Lgs. n. 159/2011 (applicabile ratione temporis alla confisca in esame). La Corte ha affermato che la competenza per la revocazione è funzionale e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 21, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011
«la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice»
La revocazione delle decisioni definitive di confisca di prevenzione va proposta presso la Corte di appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.; la norma si applica ratione temporis al caso di specie.
art. 11 cod. proc. pen.
Fornisce i criteri per individuare quale Corte d'appello sia competente; la competenza così individuata è funzionale per le impugnazioni straordinarie sulla confisca e prevale sulla territorialità del distretto originario.
art. 21, comma 1, cod. proc. pen.
La competenza funzionale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dunque la mancata individuazione della Corte competente può essere sanata anche se sollevata dalla Corte stessa.
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge 17 ottobre 2017, n. 161
Richiamata come modifica rilevante del regime dell'art. 28 D.Lgs. n. 159/2011; la modifica conferma il quadro normativo che assegna la revocazione alla Corte d'appello individuata ex art. 11 c.p.p.
artt. 630 e ss. cod. proc. pen.
Le forme procedurali previste per la revocazione (e loro compatibilità) devono essere rispettate quando si propone la revocazione della confisca di prevenzione; l'art. 28 rinvia a queste disposizioni per le modalità.
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione deve essere proposta davanti alla Corte d'appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.; non è sufficiente rivolgersi alla Corte del distretto originario.
- La competenza così individuata è di natura funzionale e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi momento del procedimento (art. 21 c.p.p.); errori di competenza possono determinare l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte corretta.
- Se la confisca trae origine da un procedimento avviato nella vigenza del codice antimafia (prima o intorno al 2011) l'art. 28 D.Lgs. n. 159/2011 trova applicazione ratione temporis per la revocazione.
- Documentazione preesistente al procedimento di prevenzione difficilmente può essere considerata "prova nuova" per fini di revocazione; elementi anteriori al procedimento dovevano essere prodotti nella sede originaria.
- In presenza di precedenti e di decisioni divergenti in procedimenti paralleli, è opportuno verificare e chiedere espressamente la trasmissione o la individuazione della Corte competente ex art. 11 c.p.p. prima di proporre impugnazioni straordinarie.
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