Sentenza del 17/10/2016 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - fatture - operazioni inesistenti - denuncia penale - responsabilità - società in nome collettivo - sussiste - soci illimitatamente responsabili - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la denuncia penale per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti può riguardare non solo la società in nome collettivo, ma anche i suoi soci illimitatamente responsabili, qualora emergano elementi di partecipazione o complicità nella pianificazione e nel compimento delle operazioni. Il testo non indica ulteriori dettagli sul procedimento o sul contenuto del dispositivo finale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'utilizzo, da parte di una società in nome collettivo, di fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Si discute se la conseguente denuncia penale debba coinvolgere soltanto la società oppure anche i soci, i quali rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci viene ritenuta configurabile in ragione del loro coinvolgimento nella pianificazione e nella realizzazione delle operazioni societarie.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
La disciplina dei reati tributari in materia di fatture per operazioni inesistenti può trovare applicazione anche nei confronti dei soci di una società in nome collettivo, quando sia provato il loro contributo consapevole alle condotte illecite.
Responsabilità illimitata dei soci della società in nome collettivo
I soci di una società in nome collettivo rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali; tale principio, tuttavia, non determina automaticamente la loro responsabilità penale, che richiede la prova di un effettivo coinvolgimento nella condotta illecita.
Massime di principio
- Nelle società in nome collettivo, la responsabilità penale per reati tributari non si limita necessariamente alla società: può estendersi ai soci quando siano consapevoli e partecipino alla pianificazione o all'esecuzione delle operazioni illecite.
- La responsabilità illimitata dei soci sul piano civilistico non comporta, da sola, una condanna penale automatica; occorre dimostrare il contributo concreto e consapevole del singolo socio.
- L'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti presuppone operazioni mai realizzate, mentre l'inesistenza soggettiva riguarda operazioni reali ma riferibili a soggetti diversi da quelli indicati in fattura.
- In presenza di fatture false, la denuncia penale può coinvolgere tutti i soggetti che abbiano contribuito consapevolmente alla frode, anche se la documentazione è formalmente intestata alla società.
- La mera qualità di socio non è sufficiente: l'accertamento deve essere individualizzato e fondato su elementi che dimostrino conoscenza, partecipazione o agevolazione della condotta.
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