Sentenza n. 3445/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.29/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 29 dell'8 gennaio 2025, quanto al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 29 dell'8 gennaio 2025, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i giorni di servizio prestati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti di supplenza temporanea, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.128,78, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 24 gennaio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi domandato che fosse ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né nell'an né nel quantum e si è limitato a una memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento senza che l'amministrazione eseguisse, anche parzialmente, la condanna pecuniaria. La mancata contestazione ministeriale dell'esistenza e dell'ammontare del credito ha ulteriormente confermato l'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato ad adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento integrale dei benefici riconosciuti dalla sentenza civile entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per procedere al pagamento e compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 di spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione può essere preteso in sede esecutiva dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nella fattispecie tale termine era decorso senza pagamento.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia eseguito il pagamento.
- La mancata esecuzione, anche parziale, di una condanna pecuniaria definitivamente accertata integra inottemperanza quando l'amministrazione non abbia contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non abbia fornito indicazioni sull'adempimento.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo pubblico le cui funzioni istituzionali siano connesse all'adempimento da eseguire, con facoltà di delega e con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
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