Cassazione Civile, Ordinanza n. 12934/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di Poste Italiane di ottenere dalla concessionaria della riscossione una commissione per ciascun bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento dell'ICI. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta la commissione, quantificandola in misura diversa per due periodi temporali. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame della lettera del 26/03/1997 con cui Poste avrebbe rinunciato alle commissioni sui conti dedicati all'ICI, deducendo anche il comportamento concludente di mancata applicazione per anni; 2) violazione della disciplina sulla parità di trattamento e delle norme che regolano il rapporto con Poste, sostenendo che le condizioni praticate non rispettassero la parità tra correntisti; 3) falsa applicazione della normativa sui servizi di bancoposta e sull'art. 118 TUB, assumendo che fosse consentita solo la modifica di una commissione già prevista e non l'introduzione di una commissione ex novo; 4) violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la sentenza avesse deciso su una domanda di mero accertamento non sufficientemente determinata; 5) omessa pronuncia sul contrasto tra normativa interna e diritto UE, con deduzione di aiuto di Stato e abuso di posizione dominante; 6) omessa pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale e ulteriore violazione delle norme interne richiamate. Poste Italiane ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, e comunque non adeguatamente illustrata quanto a un effettivo intento abdicativo di Poste. Ha respinto i motivi secondo, terzo, quinto e sesto, richiamando la giurisprudenza consolidata sul rapporto monopolistico ma oneroso tra Poste e concessionario della riscossione: la gratuità della prestazione non può essere presunta, la commissione è compatibile con il sistema, l'eventuale aiuto di Stato richiede la verifica della disponibilità di risorse statali, nel caso non ravvisata, e le questioni di costituzionalità sono state ritenute non fondate perché non sorrette da specifiche allegazioni sulla reale lesione della posizione della ricorrente. Ha ritenuto il quarto motivo carente di specificità e comunque infondato, affermando la piena ammissibilità di una domanda originaria di condanna generica. Il ricorso incidentale condizionato di Poste è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati entro i limiti dei vizi denunciabili in cassazione; la censura ex n. 5 non può introdurre questioni nuove, mentre i vizi di violazione di legge e nullità richiedono specificità e corretta deduzione.
artt. 2, commi 18, 19 e 20, L. 662/1996
La disciplina è letta come fonte della onerosità del servizio di bancoposta e della regolazione tariffaria del rapporto con il conto corrente postale.
artt. 1, 3 e 13 d.P.R. 144/2001
Il conto corrente postale è disciplinato contrattualmente nel rispetto delle norme civilistiche e speciali; sono legittime le variazioni unilaterali sfavorevoli nei rapporti a tempo indeterminato.
art. 118 d.lgs. 385/1993
Richiamato per negare che la disciplina consenta solo la modifica di condizioni già pattuite, essendo ammessa la variazione unilaterale nei rapporti continuativi secondo il sistema applicabile.
art. 10 d.lgs. 504/1992
È richiamato nel quadro della riscossione dell'ICI e dell'obbligo di utilizzo del conto corrente postale da parte del concessionario.
art. 107 TFUE
La commissione richiesta da Poste potrebbe integrare un aiuto di Stato solo se ricorressero le condizioni dell'imputabilità allo Stato, del vantaggio selettivo e dell'impiego di risorse statali; nel caso concreto è stata esclusa la componente delle risorse statali.
art. 102 TFUE
L'abuso di posizione dominante è considerato configurabile solo se la commissione sia fuori mercato e immotivatamente superiore a quella richiesta per servizi analoghi, circostanza non allegata né provata.
artt. 3 e 41 Cost.
Le censure di illegittimità costituzionale sono ritenute infondate perché non dimostrano in modo concreto quale migliore assetto avrebbe avuto la ricorrente né una irragionevolezza della disciplina.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché le questioni dedotte risultano assorbite, infondate o comunque non correttamente prospettate.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'indeterminatezza della domanda, ma la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di condanna generica originaria.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte richiede specifiche allegazioni della parte che contesta la debenza della commissione e l'asserito abuso o contrasto con il diritto UE.
art. 278 c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza che ammette la domanda di condanna generica proposta ab origine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La soccombenza del ricorrente principale comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non esaminate nei precedenti gradi di merito; la parte che le deduce deve anche indicare specificamente in quali atti e in quale modo le abbia già prospettate.
- Nel sistema del conto corrente postale utilizzato per la riscossione di tributi, il carattere monopolistico del rapporto non implica la gratuità del servizio: la prestazione può essere onerosa se manca un dato normativo o contrattuale che escluda il corrispettivo.
- Per configurare un abuso di posizione dominante o un aiuto di Stato non basta allegare la posizione privilegiata del gestore del servizio; occorre dedurre e provare elementi ulteriori, quali un corrispettivo fuori mercato e, per l'aiuto di Stato, l'impiego di risorse statali e il vantaggio selettivo.
- Le censure di illegittimità costituzionale devono essere sorrette da argomentazioni concrete e specifiche sulla reale incidenza della disciplina sulla posizione della parte, non essendo sufficiente invocare in astratto la gravosità del sistema.
- La domanda di condanna generica è ammissibile anche se proposta originariamente, e non determina di per sé nullità o indeterminatezza della domanda giudiziale.
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