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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22809/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, a seguito del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra due sentenze pronunciate con rito abbreviato, ha determinato la pena finale nella misura dell'ergastolo con isolamento diurno di dieci mesi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 78, 81 cod. pen., artt. 671 e 618 cod. proc. pen., art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e art. 442 cod. proc. pen., sostenendo che la pena base da assumere per la continuazione dovesse essere quella di trent'anni di reclusione (ergastolo computato al netto della diminuente per il rito) in applicazione dei principi espressi dalle Sez. U (Giampà e Volpe), e non l'ergastolo già determinato in sede di cognizione; contesta inoltre l'applicazione dell'isolamento diurno come incremento in sede esecutiva.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alla motivazione circa l'incremento di pena per la continuazione e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, perché il provvedimento non ha adeguatamente spiegato i criteri e i singoli apporti dell'aumento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con la seconda sentenza. Sul punto sostanziale principale (la censura che voleva far assumere come pena base i trent'anni di reclusione) la Corte ha invece rigettato la doglianza: ha confermato che, in esecuzione, la 'pena più grave' va individuata nella pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione dopo l'applicazione della disciplina sul concorso eterogeneo (art. 72, comma 2, cod. pen.), e che la diminuente per il rito abbreviato opera in sede esecutiva prima dei criteri moderatori; di conseguenza resta ferma la pena dell'ergastolo per il reato più grave. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la continuazione in sede esecutiva; applicata come fondamento per unificare i reati oggetto di diverse sentenze e determinare la pena complessiva da eseguire.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, nel giudizio di esecuzione, la pena piu grave va individuata nella pena indicata in sentenza; la Corte afferma che va considerata la pena concretamente irrogata dal giudice di cognizione, anche dopo applicazione di disposizioni speciali (es. art. 72).

  • art. 72, comma 2, cod. pen.

    Norma speciale che regola il concorso tra ergastolo e pene temporanee convertendo l'aumento per i reati concorrenti, per i casi previsti, nell'istituto dell'isolamento diurno; prevale sulle regole generali del cumulo (art. 81 e art. 78) e va applicata in sede esecutiva quando l'ergastolo è la pena principale.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Previsione della diminuente per il rito abbreviato; la Corte chiarisce che in sede esecutiva la riduzione per il rito opera prima dei criteri moderatori e che, se la diminuzione è stata già applicata in sede di cognizione al risultato dell'art. 72, non può essere ricalcolata in modo da annullarne gli effetti.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo per pene temporanee (limite massimo di 30 anni); la Corte ribadisce che non è applicabile quando la pena principale è perpetua (ergastolo) e opera invece l'art. 72 per il concorso eterogeneo.

  • art. 81 e art. 81, 3o comma cod. pen.

    Regole generali sul concorso di reati e l'aumento fino al triplo; la Corte ricorda che l'art. 81, terzo comma, salva le disposizioni da 71 a 80 e quindi non ostacola l'applicazione speciale dell'art. 72.

  • art. 80 cod. pen.

    Rinvio tra norme sul cumulo e criterio di individuazione della pena più grave; utile per collegare art. 72 e art. 81 nell'individuazione della pena di riferimento.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato per la competenza del giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena da eseguirsi; impone al giudice esecutivo di osservare le norme sul concorso di pene.

Massime di principio

  • Quando in esecuzione si unificano più condanne provenienti da distinti giudizi abbreviati e una di esse è all'ergastolo, la 'pena piu grave' da prendere a riferimento è quella concretamente irrogata dal giudice di cognizione dopo l'applicazione delle regole sul concorso eterogeneo (art. 72), e non una precedente quantificazione netta della reclusione derivante dalla sola diminuente per il rito.
  • La diminuente per il rito abbreviato, in sede esecutiva, opera prima dei criteri moderatori del cumulo (es. art. 78) e non può essere applicata una seconda volta in modo da ottenere un duplice effetto favorevole quando la diminuzione era già stata recepita nella sentenza che ha determinato l'ergastolo o l'isolamento diurno.
  • In presenza di ergastolo come pena principale, gli aumenti per i reati concorrenti non si calcolano con le regole ordinarie del cumulo fino al triplo (art. 81) ma con il meccanismo speciale previsto dall'art. 72 (isolamento diurno), che costituisce una sanzione autonoma da applicare con motivazione adeguata e nei limiti previsti.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena complessiva, deve scorporare i reati già riuniti nella sentenza di cognizione, individuare il reato piu grave e operare aumenti autonomi per ciascun reato satellite; deve motivare in modo dettagliato la quantificazione dell'incremento sanzionatorio per evitare annullamenti e rinvii.
  • L'isolamento diurno è una sanzione penale autonoma utilizzabile per garantire la sanzione dei reati concorrenti con l'ergastolo; la sua applicazione e la determinazione della sua durata devono essere adeguatamente motivate e commisurate in sede esecutiva.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è carente riguardo ai criteri e agli apporti singoli dell'aumento per la continuazione, la decisione può essere annullata limitatamente a quel profilo e rinviata per nuovo esame.

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