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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15740/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/07/2024 del Tribunale della libertà di Venezia che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM di Venezia, nell'ambito di indagini per il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000. Al ricorrente si contesta, nella qualità di amministratore di fatto della UEA Italia s.r.l., di avere indicato nelle dichiarazioni fiscali fatture per operazioni inesistenti emesse da Your House s.r.l. Il sequestro ha riguardato documentazione aziendale e altri oggetti (fogli manoscritti, brochure, moduli d'ordine, fatture 2022-2023, una dichiarazione, assegni strappati). Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e diritti di difesa per presunta mancata trasmissione integrale al tribunale del riesame degli atti del PM (mancavano 24 allegati alla CNR); 2) erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame in quanto il ricorrente sostiene di aver presentato anche specifiche censure sul titolo cautelare depositate il 24/07/2024; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del fumus, in quanto la CNR stessa (pag. 21) conterrebbe elementi favorevoli all'estraneità del ricorrente (nota di credito che stornava una fattura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la prima doglianza (mancata indicazione del concreto pregiudizio derivante dalla mancata trasmissione degli atti). Ha ritenuto infondata la seconda: il Tribunale del riesame aveva comunque esaminato le censure e rigettato la richiesta sulla base delle risultanze richiamate nella CNR (in particolare pagine 19-20) che attesterebbero esercizio di poteri gestori dell'indagato e la pertinenzialità del materiale sequestrato. Ha respinto anche la terza doglianza, osservando che non è possibile in questa sede ottenere una disamina approfondita della responsabilità dell'indagato e che le contestazioni mosse erano generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Norma penale richiamata come oggetto dell'indagine (fatture per operazioni inesistenti); la disposizione è stata evocata per qualificare il fatto contestato all'indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Disciplina la trasmissione degli atti al tribunale a seguito di richiesta di riesame. La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata trasmissione fosse formulata in termini generici e priva di specificazione del pregiudizio sul decisum.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 5

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di segretazione di atti; implica che non tutto va necessariamente trasmesso se segretato.

  • Codice di procedura penale, art. 291, comma 1

    Richiamato in ordine agli atti costituenti la comunicazione di notizia di reato; la Corte ha ritenuto le doglianze relative generiche.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio relativo all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza, giustificando l'imposizione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Quando si deduce la mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame è necessario indicare con precisione quali atti sono mancanti e dimostrare il concreto pregiudizio che tale omissione ha determinato sulla decisione; mere affermazioni generiche sono generalmente rigettate.
  • Il tribunale del riesame è chiamato a valutare l'astratta configurabilità del fumus commissi delicti e la pertinenzialità del materiale sottoposto a vincolo; non è competenza del riesame svolgere un'analisi approfondita della responsabilità penale dell'indagato.
  • La mancanza di una formale richiesta di annullamento del titolo cautelare non impedisce al giudice del riesame di esaminare le censure sostanziali sollevate: ciò che conta è che le censure siano effettivamente prospettate e valutabili.
  • Elementi favorevoli all'indagato presenti negli atti (es. note di credito) devono essere specificamente valorizzati e collegati all'assenza di fumus per essere efficaci; argomentazioni generiche sul favore probatorio difficilmente ribaltano il giudizio di ammissibilità/merito del riesame.
  • Il ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare dunque attentamente la fondatezza sostanziale e formale del ricorso prima di proporlo.

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