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Sentenza

Sentenza n. 3817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per l'ottemperanza, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione stipendiale adottata in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, con riconoscimento di arretrati per l’abbreviazione biennale dell’anzianità utile alla determinazione dello stipendio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Amministrazione avesse dato esecuzione solo parziale o non corretta alla sentenza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2023, che gli aveva riconosciuto il diritto all’abbreviazione di due anni dell’anzianità di servizio, con decorrenza dal 9 settembre 2002, ai fini della determinazione dello stipendio. L’Amministrazione aveva adottato una determinazione stipendiale e un prospetto di conguaglio riconoscendo circa 19.732,49 euro lordi. Il ricorrente, sulla base di una consulenza tecnica di parte, ha invece sostenuto di avere diritto a un credito complessivo lordo di 139.410,58 euro, comprensivo di differenze stipendiali, interessi e rivalutazione. La controversia ha riguardato il corretto significato del giudicato e, in particolare, l’individuazione delle voci retributive rilevanti: il ricorrente pretendeva il computo di ulteriori componenti del trattamento economico, mentre il giudice ha circoscritto il beneficio alle voci strettamente stipendiali correlate all’abbreviazione dell’anzianità. È stata disposta una verificazione contabile per determinare il credito effettivamente spettante, detraendo quanto già percepito, comprese le somme precedentemente attribuite sotto forma di percentuale dello stipendio. Il ricorrente ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di componenti extra-stipendiali, differenze derivanti dagli adeguamenti annuali, maggiorazioni relative alla progressione economica e ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei limiti risultanti dalla relazione di verificazione. Ha interpretato il giudicato nel senso che l’abbreviazione biennale dell’anzianità produce effetti sulla determinazione del solo stipendio base e delle voci strettamente inerenti, senza estendersi alle provvidenze extra-stipendiali collegate alla progressione amministrativa ed economica del personale omogeneizzato, all’assegno di valorizzazione dirigenziale, all’indennità di impiego operativo di base e all’indennità dirigenziale. Ha ritenuto corretta l’applicazione del blocco delle progressioni stipendiali previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 anche alla posizione del ricorrente, escludendo la richiesta di applicazione della terza classe stipendiale già goduta nel grado di colonnello al momento della maturazione del trattamento da generale. Ha inoltre rilevato che alcune somme richieste per gli adeguamenti annuali erano già state corrisposte e che il credito doveva essere depurato degli importi già percepiti in precedenza a titolo di beneficio percentuale. Sulle eventuali maggiori somme spettanti rispetto a quelle già riconosciute dall’Amministrazione devono essere corrisposti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo; è stata esclusa la rivalutazione monetaria quale maggior danno. Il giudice ha anche richiamato l’esigenza che l’Amministrazione corregga il sistema NoiPA, utilizzando la procedura idonea a comunicare all’INPS i periodi di competenza della ricostruzione, così da assicurare la corretta imputazione contributiva annuale. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico delle parti in misura paritaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza alla sentenza amministrativa, nell’ambito del quale il giudice verifica la conformità dell’attività amministrativa al giudicato.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    È stato richiamato nella precedente sentenza per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.

  • artt. 117 e 129 r.d. n. 3458/1928

    “agli effetti della determinazione dello stipendio: a) l'abbreviazione di due anni”

    Il beneficio per l’invalidità dipendente da causa di servizio consiste nell’abbreviazione convenzionale dell’anzianità utile alla determinazione dello stipendio, riferita allo stipendio base e alle voci strettamente inerenti.

  • legge n. 539 del 1950

    Prevede, insieme alla disciplina regolamentare richiamata, i benefici economici spettanti agli invalidi per causa di guerra o di servizio, tra cui l’abbreviazione dell’anzianità di servizio.

  • legge n. 231 del 1990

    È stata considerata quale base dell’omogeneizzazione del trattamento economico degli ufficiali con quello delle forze militari di polizia, senza estendere il beneficio dell’abbreviazione alle componenti extra-stipendiali.

  • art. 1801 d.lgs. n. 66/2010

    Era stato richiamato nella precedente controversia in relazione alla disciplina degli incrementi stipendiali per il personale militare.

  • decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

    Il blocco generale delle progressioni stipendiali è stato ritenuto applicabile anche alla posizione del ricorrente.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Esclude, per i crediti retributivi considerati, il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, restando dovuti gli interessi legali.

  • decisioni dell’Adunanza plenaria n. 3/1998 e n. 18/2011

    Sono state richiamate a sostegno dell’esclusione del maggior danno da svalutazione monetaria sui crediti retributivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito derivante dal giudicato deve rispettare i limiti oggettivi fissati dalla pronuncia da eseguire; il giudice può interpretare il dispositivo e la motivazione per individuare l’esatta estensione dell’obbligo amministrativo, senza attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute.
  • Quando il giudicato riconosce l’abbreviazione convenzionale dell’anzianità “agli effetti della determinazione dello stipendio”, il beneficio incide sullo stipendio base e sulle voci strettamente inerenti alla maggiore anzianità, ma non si estende automaticamente alle componenti extra-stipendiali collegate alla progressione amministrativa o a specifiche funzioni e indennità.
  • Nella quantificazione degli arretrati stipendiali devono essere detratte le somme già percepite dal titolare del beneficio per la medesima causa, anche quando siano state precedentemente corrisposte mediante un meccanismo diverso da quello riconosciuto dal giudicato, quale una percentuale dello stipendio anziché l’abbreviazione della progressione economica.
  • Il blocco generale delle progressioni stipendiali previsto dalla normativa applicabile al personale militare si riflette anche sulla ricostruzione economica eseguita in ottemperanza, impedendo di riconoscere classi o incrementi non maturati durante il periodo di sospensione.
  • Per i crediti retributivi oggetto di ricostruzione in ottemperanza sono dovuti gli interessi legali sulle sole maggiori somme effettivamente spettanti dal momento del dovuto fino al saldo; non è riconoscibile il maggior danno da svalutazione monetaria nei casi disciplinati dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 e dalla giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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