Cassazione Penale, Sentenza n. 38319/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità o vizio di notifica per presunta mancata elezione di domicilio valida ai fini dell'appello (art. 178 lett. c) c.p.p.); 2) censura sulla decisione che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale (capo c), con contestazione della motivazione e deduzione che le irregolarità contabili si sarebbero verificate solo dopo la messa in liquidazione); 3) deduzione di insufficiente prova della bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione): mancata indicazione della destinazione delle somme sottratte, che potrebbero essere state impiegate per l'attività sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'indicazione del solo Comune di Roma non vale come elezione di domicilio e la notifica eseguita presso uno dei due difensori è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile per genericità: non sono indicate le concrete ragioni per invocare le cause di non punibilità dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e le irregolarità contabili successive alla liquidazione non escludono il reato, posto che l'obbligo contabile cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti; l'onere di fornire elementi che introducano un ragionevole dubbio grava sul ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178, lett. c) Codice di procedura penale
Richiama i requisiti della notificazione e dell'elezione di domicilio: la Corte ha ritenuto che l'indicazione generica della città non valga come domicilio eletto.
art. 161, comma 4, Codice di procedura penale
Consente la notificazione all'imputato presso uno dei difensori quando siano nominati più avvocati; la Corte ha confermato la legittimità della notifica eseguita presso uno dei due difensori.
art. 129, comma 2, Codice di procedura penale
Riguarda le cause estintive o di non punibilità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente dedotto né dimostrato l'applicabilità di tali ipotesi.
art. 216, comma 1, n. 1, Legge fallimentare
Norma di riferimento per la bancarotta per distrazione/occultamento; la Corte richiama l'onere dell'amministratore di dimostrare la destinazione dei beni non rinvenuti.
art. 530, primo comma, Codice di procedura penale
Principio del dubbio ragionevole in tema di prova: il dubbio deve essere concreto e ancorato alle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito tale plausibile ricostruzione alternativa.
art. 616, Codice di procedura penale
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e eventuale sanzione alla Cassa delle ammende; applicata con condanna a Euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione all'acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; procedimento conforme alle disposizioni emergenziali/telematiche previste dal decreto.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio per fini processuali deve essere precisa: la mera indicazione della città non è sufficiente a validare una notifica come effettuata al domicilio eletto.
- Quando l'imputato è assistito da più difensori, la notifica effettuata alternativamente presso uno di essi è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; non è dovuta una duplicazione della notifica.
- Le deduzioni generiche o non specificamente argomentate in cassazione sono suscettibili di inammissibilità: i motivi devono indicare chiaramente errori di diritto o concrete ragioni di fatto.
- L'obbligo di tenuta delle scritture contabili, rilevante ai fini della bancarotta semplice documentale, non viene meno automaticamente con la mera messa in liquidazione; cessa con la cancellazione dal registro delle imprese.
- In caso di mancato rinvenimento di beni della società fallita, la Corte può desumere la distrazione se l'amministratore non dimostra la destinazione dei beni: l'onere di fornire elementi idonei a creare un ragionevole dubbio grava sul ricorrente/imputato.
- Il dubbio in favore dell'imputato deve essere concreto e documentato dalle risultanze processuali; ipotesi meramente astratte non sono sufficienti a ritenere insussistente la responsabilità.
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