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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17355/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il motivo dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente, limitatamente alla parte non coperta dallo sgravio già concesso dall'ente impositore. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per le peculiarità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debito tributario da tassazione separata per l'anno 2010, con addebito anche di sanzioni, interessi, aggio e interessi di mora. Il contribuente aveva dedotto la nullità o inesistenza della notifica della cartella e dell'atto presupposto, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale nonostante il suo trasferimento all'estero e senza le ricerche necessarie; in appello aveva lamentato anche l'omessa motivazione della decisione di primo grado. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo applicabile l'art. 142 c.p.c. e non la disciplina della irreperibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.p.c. e degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per il contribuente straniero non residente che non abbia comunicato all'Agenzia il proprio indirizzo estero o il domicilio eletto non si applica l'art. 142 c.p.c., ma la disciplina speciale dell'art. 60, comma 1, lett. e), con perfezionamento della notifica mediante deposito presso la casa comunale senza necessità di ulteriori ricerche. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e sostenendone comunque l'infondatezza, in particolare per l'asserita necessità di applicare l'art. 142 c.p.c. e per il carattere discriminatorio della disciplina speciale.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina della notifica della cartella di pagamento rinvia, per i soggetti non residenti, alle regole speciali di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi 4 e 5; comma 1, lett. e) ed f)

    Per i contribuenti non residenti la notifica segue una disciplina speciale: in presenza delle condizioni previste, opera il sistema fondato sulla comunicazione dell'indirizzo estero all'Agenzia; in difetto, si applica la procedura dell'irreperibilità assoluta prevista dalla lett. e), senza ricorso all'art. 142 c.p.c. La Corte distingue tale disciplina da quella riservata ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

  • art. 142 c.p.c.

    Non si applica al contribuente straniero non residente che non abbia effettuato la comunicazione richiesta dalla normativa speciale; il richiamo all'art. 142 vale nella diversa ipotesi dei cittadini italiani residenti all'estero.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta, ritenendosi il motivo sufficientemente intellegibile e specifico.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per i non residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui si è prodotto il reddito; ciò consente di individuare il luogo della notifica secondo la disciplina speciale.

  • art. 6, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La disciplina speciale delle notifiche ai non residenti è ritenuta compatibile con lo Statuto del contribuente e non lesiva del diritto di difesa, che va contemperato con l'interesse fiscale.

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato solo come dato fattuale relativo alla percezione di pensione INPS e alla persistenza del rapporto fiscale.

  • art. 2 Cost.

    La Corte richiama il dovere di solidarietà quale fondamento del modesto onere di comunicazione imposto al contribuente non residente.

Massime di principio

  • Per la notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti non residenti opera una disciplina speciale che prevale sulla regola generale dell'art. 142 c.p.c., salvo le ipotesi espressamente ricondotte dal legislatore alla diversa fattispecie dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.
  • Se il contribuente non residente omette di comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo estero o il domicilio eletto secondo le modalità previste, la notifica può essere eseguita secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, senza necessità per il notificante di svolgere ulteriori ricerche sulla effettiva residenza all'estero.
  • L'obbligo di comunicazione dell'indirizzo estero o del domicilio eletto permane finché permane la pretesa tributaria; non si esaurisce con il solo trasferimento di residenza e grava sul contribuente che continui a intrattenere un rapporto fiscale con l'Erario italiano.
  • La diversa disciplina notificatoria prevista per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli altri non residenti non è, di per sé, discriminatoria, poiché il legislatore può prevedere regimi differenti in ragione della diversa struttura dei sistemi anagrafici e degli oneri di collaborazione richiesti al destinatario.
  • La validità della notifica va valutata alla luce della disciplina speciale applicabile al caso concreto; non è decisivo che il destinatario abbia trasferito la residenza all'estero, se non ha assolto agli specifici oneri di comunicazione previsti dalla normativa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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