Ordinanza n. 50/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Prefetto di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS-/I^bis del 9.12.2025, notificato il 29.12.2025, con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio che vieta la detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 9 dicembre 2025, notificato il 29 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha comunque esaminato i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris. Quanto al periculum, il ricorrente lamentava presumibilmente il pregiudizio derivante dalla perdurante efficacia del divieto e dal conseguente obbligo di cessione delle armi a soggetti terzi. Quanto al fumus, il giudice ha valutato la convivenza del ricorrente con il padre, indicato nel provvedimento come responsabile di minacce all'incolumità personale di una terza persona e privo di sufficiente capacità di autocontrollo; la custodia, nel medesimo armadietto di sicurezza, delle armi del ricorrente e di quelle del padre, destinatario di analogo divieto; nonché il successivo mutamento della residenza del padre.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto carente il periculum in mora, poiché l'efficacia del divieto di detenzione di armi e munizioni non determina, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile; non è stato considerato pregnante l'obbligo di cedere le armi a soggetti terzi. Ha inoltre ritenuto carente il fumus boni iuris: la convivenza con il padre, destinatario di analoghe misure e indicato come autore di minacce, consente di desumere relazioni eccedenti il mero vincolo formale di parentela e rende non improbabile che il padre potesse apprendere le armi del ricorrente. La custodia delle armi di entrambi nel medesimo armadietto di sicurezza rafforza tale valutazione. Il successivo mutamento della residenza del padre, anche se concretamente dimostrato, non incide sulla legittimità del provvedimento, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha verificato la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris e, ritenendoli carenti, ha rigettato l'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un divieto prefettizio di detenzione di armi richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la perdurante efficacia del divieto e l'obbligo di cedere le armi a terzi non integrano, di per sé, un periculum in mora sufficientemente intenso.
- In sede cautelare, la convivenza con una persona ritenuta priva di adeguata capacità di autocontrollo e destinataria di un analogo divieto può costituire elemento idoneo a fondare, insieme alle concrete modalità di custodia delle armi, il fumus della legittimità del divieto imposto al convivente.
- La custodia delle armi appartenenti a due conviventi nel medesimo armadietto di sicurezza può rendere non improbabile l'accessibilità reciproca alle armi e giustificare, sul piano cautelare, un divieto di detenzione nei confronti del convivente estraneo ai fatti originari.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; un mutamento successivo della residenza del convivente non è idoneo, da solo, a infirmare retroattivamente il provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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