Cassazione Civile, Ordinanza n. 21533/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la controversia risultava definita per effetto della normativa sopravvenuta invocata dalla controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate secondo legge. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per il periodo d'imposta 2005/2006, recuperando a tassazione componenti negativi del reddito d'impresa ritenuti non documentati. La contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo ragione in primo grado; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva ridotto la pretesa erariale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more la società ha depositato istanza di sospensione e poi domanda di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, deducendo la definizione della lite.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119/2018
La disposizione è stata applicata quale causa di definizione della lite; una volta accertato che la controversia rientrava nella definizione prevista, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria risulti definita in base a una sopravvenuta disciplina agevolativa di definizione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della controversia preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano regolate secondo la previsione legale richiamata dalla Corte, a carico della parte che le ha anticipate.
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