Ordinanza n. 100/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della nota del SUAP -OMISSIS-Comunità Montana -OMISSIS---OMISSIS- del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto la chiusura con esito negativo del procedimento incardinato a seguito dell’istanza presentata dalla ricorrente per il subingresso nell’impianto di distribuzione carburanti sito in -OMISSIS- (FR), Strada Statale -OMISSIS-s.n.c. in luogo della -OMISSIS-; - della nota del Comune di -OMISSIS- del 24 dicembre 2025, recante la comunicazione del parere contrario all’istanza di subingresso della ricorrente nell'impianto di distribuzione carburanti sito in -OMISSIS- (FR), Strada Statale -OMISSIS-s.n.c. in luogo della -OMISSIS-; - nei limiti dell'interesse, della revoca della licenza fiscale di esercizio n.-OMISSIS- intestata alla -OMISSIS-, a sensi del disposto dell’art 63 comma 1 d.lgs n. 504/1995, adottata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio e Abruzzo, richiamata nel parere con esito negativo n.-OMISSIS-del 24 dicembre 2025 del Comune di -OMISSIS-; - nei limiti dell'interesse, della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli al Comune di -OMISSIS-, da cui risulta che il 24 ottobre 2025 è stata adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- informazione antimafia ex artt. 84 comma 4, 89-bis, 91 comma 6 e 92 del d. lgs n. 159/2021 nei confronti della -OMISSIS-, richiamata nel parere del Comune di -OMISSIS- del 24 dicembre 2025; - nonché, e nei limiti dell’interesse, della comunicazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lazio e Abruzzo- Area Territoriale di -OMISSIS- recante il preavviso di diniego dell’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio n.-OMISSIS-; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale del subingresso nella gestione di un impianto di distribuzione carburanti, revoca della licenza fiscale della cedente e preavviso di diniego della relativa voltura, fondati su interdittiva antimafia nei confronti della cedente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti con cui è stato negato il suo subingresso nell'autorizzazione alla gestione di un impianto di distribuzione carburanti acquistato dalla cedente, nonché degli atti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla revoca e alla mancata voltura della licenza fiscale di esercizio. Gli atti comunali richiamavano un'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura nei confronti della cedente. Nella fase cautelare il TAR ha disposto chiarimenti istruttori, acquisendo dalla Prefettura e dall'Agenzia documentazione sul contenuto e sulla portata dell'interdittiva, inizialmente non prodotta in giudizio. Dalla documentazione è emerso che la cessione, pur anteriore all'interdittiva, era stata conclusa pochi giorni dopo la comunicazione con cui la cedente era stata informata della sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura antimafia. La ricorrente contestava, in sostanza, l'utilizzabilità dell'interdittiva quale fondamento del diniego di subingresso e degli atti relativi alla licenza fiscale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che le censure non avessero consistenza sufficiente nella sommaria delibazione cautelare. In particolare, la cessione dell'impianto, per tempistica, modalità, caratteristiche e riferibilità soggettiva delle parti, appariva obiettivamente diretta a eludere gli effetti dell'interdittiva antimafia, essendo stata stipulata quando la cedente era già informata della concreta probabilità di adozione della misura. Il richiamo per relationem del provvedimento comunale all'interdittiva è stato ritenuto, in questa fase, motivazione idonea a giustificare il mancato assenso al subingresso. Sono stati ritenuti immuni da censure anche gli atti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poiché la voltura della licenza fiscale presuppone il previo assenso comunale al subingresso, che non era stato rilasciato. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha attribuito prevalenza alle esigenze pubbliche di conservazione degli effetti dell'interdittiva antimafia. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di complessivi euro 3.000, oltre oneri di legge, in favore del Comune, della Prefettura e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della misura cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il fumus boni juris e il periculum in mora non sono stati ritenuti sussistenti.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione prefettizia alla cedente circa la sussistenza dei presupposti per l'interdittiva, ricevuta prima della cessione, è stata valorizzata quale elemento per ritenere l'operazione elusiva degli effetti della misura antimafia.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento normativo dell'informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della cedente.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva considerata negli atti impugnati.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale disposizione applicata nell'adozione dell'informazione antimafia nei confronti della cedente.
art. 63, comma 1, d.lgs. 504/1995
Richiamato quale fondamento della revoca della licenza fiscale di esercizio intestata alla cedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha consentito l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti e della fattispecie.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La cessione di un'attività o di un impianto, conclusa dopo che il cedente abbia ricevuto la comunicazione prefettizia della sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'interdittiva antimafia e prima della sua formale adozione, può essere valutata, alla luce della tempistica, delle modalità, delle caratteristiche dell'operazione e dei soggetti coinvolti, come strumento elusivo degli effetti della misura antimafia.
- Il diniego dell'assenso al subingresso può essere motivato per relationem mediante il richiamo all'interdittiva antimafia, quando il contenuto della misura e gli elementi acquisiti consentano di individuare le ragioni ostative alla prosecuzione o al trasferimento dell'attività.
- La voltura della licenza fiscale di esercizio relativa a un impianto di distribuzione carburanti presuppone il previo rilascio dell'assenso comunale al subingresso nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto; in mancanza di tale assenso, non sussiste il presupposto per la voltura.
- Nella valutazione cautelare, le esigenze pubbliche connesse alla conservazione degli effetti di un'interdittiva antimafia possono prevalere sull'interesse dell'operatore economico alla sospensione degli atti che impediscono il subingresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →