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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33111/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura divisionale stipulata tra più germani dopo la successione dei genitori, relativa alla ripartizione dei beni ereditari e, per una clausola specifica, delle indennità conseguenti a una procedura di occupazione d'urgenza e futura espropriazione di due immobili siti in Ancona. Alcuni coeredi ottennero decreti ingiuntivi per una quota dell'indennità percepita da un altro coerede; questi oppose i decreti deducendo, tra l'altro, insufficienza della prova posta a base del monitorio e incompetenza territoriale. Il Tribunale respinse le opposizioni e la Corte d'appello confermò. Nel ricorso per cassazione la ricorrente principale dedusse: 1) vizio di motivazione per omessa considerazione della tesi secondo cui la scrittura avrebbe riguardato solo l'indennità di espropriazione e non anche quella di occupazione, oltre alla mancata corretta valutazione del motivo di appello sulla sospensione del giudizio in attesa della definizione della lite tributaria; 2) violazione degli artt. 1362-1371 c.c. per asserita errata interpretazione della scrittura divisionale, che avrebbe ingiustamente esteso il riparto anche all'indennità di occupazione; 3) violazione delle norme in tema di indennità espropriativa e occupazione, sostenendo la autonomia della seconda rispetto alla prima. Il controricorrente principale propose a sua volta ricorso incidentale, sostanzialmente per contestare la medesima interpretazione della scrittura in punto di estensione alle due indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato il controricorso di uno dei resistenti come ricorso incidentale, ha escluso le eccezioni preliminari di inammissibilità, ma ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché, per sentenza impugnata dopo l'11 settembre 2012, non era più deducibile il vizio di omessa motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo; inoltre la censura si risolveva in una mera riproposizione di argomentazioni difensive e non individuava un fatto storico decisivo trascurato dalla Corte d'appello. Quanto al profilo processuale sulla sospensione e sulla pretesa inammissibilità del motivo di appello, ha osservato che la ricorrente avrebbe dovuto denunciare un error in procedendo e non un vizio motivazionale. Anche il secondo motivo è stato respinto: l'interpretazione della scrittura divisionale compiuta dal giudice di merito è stata ritenuta plausibile e incensurabile in cassazione, perché fondata sui canoni legali di ermeneutica e sulla comune intenzione delle parti, desunta dal riferimento alla procedura ablativa in corso e dal contesto transattivo dell'accordo. Il terzo motivo è stato parimenti respinto, poiché le norme evocate disciplinano i rapporti con la pubblica amministrazione espropriante e non scalfiscono la ratio decidendi basata sull'accordo contrattuale tra coeredi, che aveva già regolato la ripartizione di tutte le indennità comunque collegate alla procedura ablativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, con compensazione solo tra loro.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più censurabili il semplice difetto di motivazione, le argomentazioni difensive o la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 342 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità impone in cassazione una censura di error in procedendo, non un generico vizio motivazionale.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    L'interpretazione del negozio è accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione non plausibile, non per proporre una lettura alternativa del testo.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale, se il contesto contrattuale mostra una volontà diversa o più ampia.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette nel loro complesso coordinato, non isolate dal contesto dell'intero accordo.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede nell'interpretazione non consente di sostituire alla volontà emergente dal testo una volontà unilateralmente ricostruita da una parte.

  • art. 1371 c.c.

    La regola dell'interpretazione contro l'eccessivo sacrificio di una parte non opera per sovvertire una transazione sorretta da reciproche concessioni e da una causa anche transattiva.

  • art. 1020 c.c.

    La norma è riferita al diritto di usufrutto e non disciplina direttamente l'assetto oggetto della controversia; comunque non regola l'indennità di occupazione nella fattispecie esaminata.

  • artt. 22-bis, comma 5, e 50, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Le norme richiamate regolano la disciplina dell'indennità nei rapporti con la PA espropriante, ma non incidono sull'interpretazione dell'accordo tra coeredi che aveva già ripartito le indennità tra loro.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso può valere come ricorso incidentale se contiene i requisiti minimi del ricorso e la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale deve rispettare i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione, secondo il principio di strumentalità delle forme.

  • artt. 365, 366 e 369 c.p.c.

    La validità del controricorso qualificato come ricorso incidentale richiede il rispetto dei requisiti essenziali del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più deducibile.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo di appello per difetto di specificità, in cassazione la censura deve investire la regola processuale applicata come error in procedendo, non limitarsi a lamentare un difetto di motivazione.
  • L'interpretazione di una scrittura privata è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando si fonda su una delle possibili interpretazioni plausibili del testo e del contesto complessivo.
  • I canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c. impongono di ricercare la comune intenzione delle parti e di leggere le clausole nel loro complesso, sicché il riferimento a una specifica voce patrimoniale può essere inteso in senso estensivo quando il contesto negoziale evidenzi che le parti hanno inteso regolare l'intera vicenda economica connessa.
  • La regola di cui all'art. 1371 c.c. non può essere invocata per sovvertire un accordo con chiara causa transattiva, fondato su reciproche concessioni e su una regolazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra le parti.
  • Le norme che disciplinano il rapporto tra espropriato e pubblica amministrazione non possono, di per sé, prevalere sull'assetto negoziale interno già convenuto tra i cointeressati in ordine alla ripartizione delle indennità conseguenti alla procedura ablativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneTestamentoDivisione ereditariaCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiSuccessioniImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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