Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere rilevando: (1) l'illegittimità e l'inutilizzabilità di numerosi elementi probatori acquisiti tramite attività captative/intercettazioni svolte su utenza riferita al coindagato Rodolfo Scali, alla luce di una precedente sentenza della Corte che aveva annullato senza rinvio l'istruttoria nei confronti dello Scali; si deduceva inoltre che i termini massimi delle indagini erano spirati e che, quindi, le intercettazioni e le captazioni successive erano illegittime; (2) carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato associativo (capo 1); (3) illegittima attribuzione del ruolo apicale fondata su auto/etero-attribuzioni senza riscontri concreti; (4) contestazione dell'attribuzione degli episodi estorsivi a carico dell'Abbate; (5) insussistenza e non attualità delle esigenze cautelari, posto che le condotte contestate si erano esaurite nel 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato anche per genericità della deduzione sull'inutilizzabilità delle attività investigative (mancata indicazione degli atti specifici affetti da vizio e della loro incidenza decisiva) e ha valorizzato la sentenza della I Sezione che aveva annullato senza rinvio la posizione dello Scali, disponendo la necessità di una nuova autonoma iscrizione quando vi sia novità del fatto. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati ritenuti generici e privi di correlazione con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il quinto motivo è stato respinto perché il ruolo apicale e l'operatività estesa del ricorrente rendono irrilevante il decorso del tempo rispetto alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti entro i quali il ricorso per cassazione è stato formulato; la Corte ricorda l'osservanza di tali limiti nell'enunciazione dei motivi
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei vizi motivazionali e della rilevanza delle risultanze investigative; la Corte richiede specificità nella censura degli atti
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla motivazione; evidenzia l'obbligo di motivazione e le conseguenze di deduzioni generiche
art. 423, comma 2, cod. proc. pen.
L'annullamento senza rinvio nei confronti dello Scali è stato disposto ai sensi di questa norma, con trasmissione degli atti al P.M.; la Corte ne ricava che la novità del fatto comporta la necessità di una nuova iscrizione
art. 335 cod. proc. pen.
La norma sul registro delle notizie di reato impone una nuova autonoma iscrizione quando vi sia novità del fatto, richiamata dalla Corte per giustificare la legittimità delle successive iscrizioni
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la presunzione di superamento delle esigenze cautelari con il decorso del tempo; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il ruolo apicale e l'operatività del ricorrente rendono irrilevante tale decorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Le censure sull'inutilizzabilità di atti (intercettazioni, captazioni) devono indicare in modo puntuale gli atti specifici affetti dal vizio e chiarire la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario, altrimenti il motivo è dichiarato generico e infondato.
- Un annullamento della posizione di un coindagato "senza rinvio" per novità del fatto può implicare l'obbligo di una nuova autonoma iscrizione; la regolarità delle iscrizioni e delle autorizzazioni alle captazioni/intercettazioni va valutata concretamente e non in via astratta.
- Per l'attribuzione di un ruolo apicale in contesti associativi è necessario dimostrare attività concrete e continuative che esprimano il potere direttivo; meri atti di auto o etero-attribuzione sono deboli se non supportati da riscontri probatori.
- La decorrenza del tempo non elimina automaticamente le esigenze cautelari: quando risultano elementi che dimostrano la spiccata pericolosità, il ruolo apicale o l'operatività estesa dell'indagato, i giudici possono ritenere ancora attuali e concreti i presupposti della misura.
- Ricorrere in Cassazione richiede precisione e collegamento logico fra i vizi denunciati e la motivazione impugnata; censure meramente assertive o generiche vengono rigettate e possono comportare condanna alle spese.
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