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Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di scorrimento della graduatoria per 100 posti di agente di polizia locale, nella parte in cui ha riservato tre posti a candidati ricorrenti e non ha disposto lo scorrimento fino alla posizione n. 111

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune di Messina ha disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva di merito fino alla posizione n. 110, riservando tuttavia, fino all'esito di giudizi promossi da tre candidati per il riconoscimento di un titolo utile alla riserva di posti, ulteriori tre posti resisi disponibili a seguito delle dimissioni di candidati già assunti. Il ricorrente ha contestato, per l'effetto, la mancata prosecuzione dello scorrimento fino alla posizione n. 111. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., poiché il ricorrente non aveva allegato in modo specifico un danno grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato. In ogni caso, il periculum in mora è stato escluso anche in ragione della sopravvenuta assunzione del ricorrente presso il Comune con contratto a tempo determinato. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    per la concessione della tutela cautelare

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui l'allegazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto insussistente.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone una specifica allegazione di un danno grave e irreparabile causalmente riconducibile al provvedimento impugnato; la mera prospettazione dell'illegittimità dell'atto non è sufficiente.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, nelle more del giudizio, il ricorrente abbia comunque ottenuto un'assunzione presso la medesima amministrazione, anche se con contratto a tempo determinato, qualora tale circostanza elimini l'attualità del pregiudizio cautelare dedotto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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