Cassazione Penale, Sentenza n. 4818/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma in appello dell'assoluzione pronunciata dal giudice di pace per il reato ex art. 612 c.p. (atti persecutori). Il ricorrente denunciava un unico motivo volto a censurare il "travisamento della prova" e la motivazione ritenuta "illogica, apparente e apodittica", nonché la presunta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 192 c.p.p., 612 c.p. e 43 c.p.: in sostanza si lamentava un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali e la mancata considerazione di un grave turbamento subito dalla parte offesa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vizi dedotti (travisamento della prova, vizio motivazionale) non siano scrutinabili in Cassazione quando il giudizio di merito è stato di competenza del giudice di pace, in quanto il ricorso per cassazione in tali ipotesi è limitato ai soli motivi previsti dall'art. 606, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 573, co. 1-bis c.p.p. (rinvio alla sezione civile) perché la costituzione di parte civile è avvenuta anteriormente al 30.12.2022. Per l'evidente inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato (euro 3.500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 573, co. 1-bis, c.p.p.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
La Corte ha chiarito che la disposizione è applicabile solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022; non si applica al caso di specie perché la costituzione è anteriore a tale data.
art. 606, co. 2-bis, c.p.p. (richiamato)
La limitazione dei motivi di cassazione prevista per le sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace si applica anche al ricorso proposto dalla parte civile: vanno dedotti solo i motivi di cui all'art. 606, co.1, lett. a), b) e c). Di conseguenza i vizi di travisamento della prova e motivazionali non sono esaminabili in questa sede.
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
La censura di carenza o contraddittorietà della motivazione deve essere formulata nei limiti e secondo i parametri di questa disposizione; tuttavia i motivi di travisamento della prova attinenti al merito sono esclusi quando opera la limitazione prevista per i giudizi di competenza del giudice di pace.
art. 192, c.p.p.
La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. (regole sull'apprezzamento della prova) è stata considerata, nella fattispecie, una formulazione generica e non incidente come violazione di norma processuale sanzionata a pena di nullità; quindi non idonea a costituire un motivo di cassazione rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. c).
art. 612, c.p.
Norma sostanziale relativa agli atti persecutori, la cui applicazione o 'falsa applicazione' è stata invocata dal ricorrente ma ritenuta nella sostanza una clausola generica collegata a doglianze di merito non ammissibili in Cassazione nel presente contesto.
art. 43, c.p.
Richiamata dal ricorrente ma la Corte la considera parte di una formulazione generica; non emergono dalla decisione interpretazioni concrete della norma nel merito del caso.
art. 616, c.p.p.
Predisposizione applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in ragione dell'inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 541, co. 2, c.p.p.
Norma invocata per la liquidazione della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte resistente, disposta a carico della parte civile ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello ha pronunciato su reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è fortemente limitato: molte censure di merito (es. "travisamento della prova" o motivazione ritenuta illogica) risultano inammissibili se non inquadrate nei ristretti motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze generiche circa la violazione di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) non sono sufficienti a fondare la cassazione, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una violazione sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
- L'art. 573 co. 1‑bis c.p.p. (rinvio alla sezione civile) si applica soltanto alle cause in cui la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022: prima di tale data non è possibile ottenere il rinvio automatico alla cognizione civile tramite questa norma.
- In presenza di motivi manifestamente inammissibili il ricorrente rischia condanne per spese, ammende e rifusione delle spese di difesa della controparte; è quindi essenziale valutare attentamente l'ammissibilità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Per massimizzare le possibilità di esito favorevole, è preferibile impostare il ricorso di legittimità su violazioni specifiche di legge processuale formalmente rilevanti (quelle previste dall'art. 606), corredate da puntuale indicazione delle parti del provvedimento impugnato e della documentazione processuale che dimostra la violazione, evitando argomentazioni meramente valutative del materiale probatorio.
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