Sentenza n. 576/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7602/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7602/2023, relativa all’accredito di complessivi € 1.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7602/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi € 1.500. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 12 maggio 2025, e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o di un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale dell’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, tale circostanza sia documentata mediante certificazione della cancelleria e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile per l’adempimento dell’amministrazione.
- In presenza di un obbligo pecuniario preciso e integralmente determinato contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione il puntuale pagamento delle somme dovute entro un termine specifico.
- L’ulteriore inottemperanza può essere assistita dalla nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione dotato di adeguate competenze tecniche; l’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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