Sentenza n. 2003/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento avente ad oggetto l’«Istruttoria di revisione prezzi» allegata alla nota dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana in data 28 settembre 2022, prot. n. 179973; - della medesima nota adottata dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in data 28 settembre 2022; - della ulteriore nota adottata dall’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in data 15 novembre 2022, prot. 211349.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, poiché la rinuncia era stata ritualmente notificata alle altre parti e ne era provata la ricezione in atti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’accordo tra le parti.
Atto impugnato: istruttoria di revisione prezzi e note dell’Azienda ULSS del 28 settembre 2022 e 15 novembre 2022, con cui era stata respinta l’istanza di revisione dei prezzi per il servizio di energia e calore prestato nel periodo 2012-2021
Esito
La controversia
L’impresa aveva impugnato gli atti con cui l’Azienda ULSS aveva respinto l’istanza di revisione dei prezzi relativa all’esecuzione, nel periodo 2012-2021, del servizio di energia e calore. Contestava la metodologia di calcolo adottata dall’amministrazione e chiedeva l’applicazione di criteri più aderenti ai costi effettivamente sostenuti, in conformità alla normativa vigente e alle precedenti sentenze del TAR intervenute tra le stesse parti. La ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con atto del 24 settembre 2026, ritualmente notificato alle altre parti; il difensore dell’amministrazione ha sottoscritto la dichiarazione per accettazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Considerato che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio di cui vi è prova in atti, determina l’estinzione del giudizio;
La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti e comprovata in atti, determina l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Considerato che, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti del giudizio di cui vi è prova in atti, determina l’estinzione del giudizio;
La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti e comprovata in atti, determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti, della cui notifica vi sia prova in atti, determina l’estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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