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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2073/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca dell'indulto disposta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006 n. 241, sostenendo che la sentenza sopravvenuta di condanna per associazione mafiosa (emessa il 16/06/2022) dimostrava che la sua affiliazione al sodalizio era iniziata dopo il 1° agosto 2011. Si richiamava l'esistenza di intercettazioni (anche ambientali) del 2013-2014 e di elementi probatori relativi ai reati fine a partire da luglio 2012, deducendo che la partecipazione associativa non sussisteva nel quinquennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 241/2006 e perciò la revoca del beneficio era ingiustificata. Inoltre il ricorrente contestava che il riconoscimento della continuazione fra la nuova condanna e la precedente (giudicato del 2003) potesse valere a dimostrare una partecipazione interrotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, trattandosi di reato permanente contestato in forma aperta, al giudice dell'esecuzione spettava accertare la collocazione temporale della condotta sulla base degli elementi della sentenza di condanna e delle valutazioni di cognizione. La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che il riconoscimento della continuazione tra la condotta oggetto della nuova condanna e quella già giudicata nel 2003 indicava una partecipazione ininterrotta al sodalizio, estesa nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241/2006, senza che fossero fornite prove di un'interruzione del vincolo associativo. Conseguentemente la revoca dell'indulto è stata considerata legittima; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241

    La norma disciplinante l'indulto è stata interpretata nel senso che il beneficio può essere revocato se risulta che la partecipazione a reati gravi è perdurata anche nel periodo rilevante; il giudice dell'esecuzione deve verificare la collocazione temporale della condotta per valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca

  • Codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è richiamato come base per la condanna alle spese processuali del ricorrente in cassazione, essendo il ricorso stato rigettato

Massime di principio

  • Quando il reato è permanente e contestato in forma «aperta» (senza date precise), il giudice dell'esecuzione deve accertare la collocazione temporale della condotta attraverso un esame motivato degli elementi disponibili, partendo dalla sentenza di condanna definitiva.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati anteriori e successivi può essere valutato come prova di una partecipazione associativa ininterrotta; tale valutazione legittima la revoca di benefici (es. indulto) se la continuità ricade nel periodo ostativo.
  • Le intercettazioni e le prove relative ai reati fine indicano l'esistenza dell'affiliazione, ma non coincidono necessariamente con il momento di inizio della partecipazione: la loro datazione non basta a escludere che la partecipazione fosse già in atto anteriormente.
  • Sulla parte ricorrente grava l'onere di allegare e provare circostanze precise che dimostrino una effettiva e duratura interruzione del vincolo associativo; mere supposizioni o riferimenti a singole prove non sono sufficienti.
  • In sede di esecuzione, i benefici di clemenza possono essere revocati se emergono elementi certi di perdurante partecipazione a reati gravi nel periodo temporale rilevante per la concessione del beneficio.

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