Sentenza n. 1847/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensiva ai fini del riesame, - del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundè – Camerun – in data 04.11.2025, prot. 1087, notificato al ricorrente in data 10.11.2025, a mezzo del quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Yaoundé
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé ha respinto la richiesta di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare ai fini del riesame. Prima della decisione, con nota del 27 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato e mantenuto soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte ricorrente. Pertanto, la dichiarazione resa prima della spedizione della causa in decisione, con cui la ricorrente ha escluso il permanere dell'interesse all'annullamento, impediva una decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti e sono state espletate le formalità previste.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima della spedizione della causa in decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito un ricorso quando la parte che lo ha promosso abbia manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione.
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte ricorrente, la quale può determinare il venir meno della necessità di una pronuncia di merito mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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