Ordinanza n. 177/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Curinga e dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, presentata con pec del 25 giugno 2025 e del 4 luglio 2025, e per la condanna al risarcimento danni subiti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 febbraio 2026: per l’annullamento del progetto di vita sottoscritto in data 16.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione sui profili processuali e di merito. La decisione cautelare è fondata esclusivamente sull'assenza del periculum in mora: il pregiudizio dedotto non è stato dimostrato e risulta meramente e genericamente allegato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: silenzio serbato sulle richieste di rimodulazione del progetto individuale per la persona disabile e, con motivi aggiunti, progetto di vita sottoscritto il 16 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sociosanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dai Comuni di Curinga e Lamezia Terme sulle richieste, presentate via PEC il 25 giugno e il 4 luglio 2025, di rimodulazione del progetto individuale per il minore con disabilità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, nonché il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti hanno impugnato il progetto di vita sottoscritto il 16 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Progetto Individuale per la persona disabile
Richiamato quale base normativa della richiesta di rimodulazione del progetto individuale in favore del minore.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di tutela cautelare.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda deve essere respinta quando il pregiudizio grave e irreparabile non sia effettivamente dimostrato e risulti soltanto genericamente allegato, anche se il giudice riserva ogni ulteriore valutazione sui profili di rito e di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato o del silenzio amministrativo.
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