Sentenza n. 15874/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1. Dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE MOLISE, adottati dal Direttore regionale/provinciale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 27/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 30 unità per la Direzione regionale Molise (codice concorso 2700TRIB) - (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)”, nella parte in cui non indica la ricorrente tra i vincitori; 2. Della graduatoria finale degli idonei della Regione Molise, nella parte in cui colloca la ricorrente nella posizione n. 30; 3. Degli esiti prova scritta in forma anonima pubblicati in data 04/11/2025 e degli esiti prova scritta in forma anonima rettificati pubblicati in data 10/11/2025, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 30 unità per la Direzione regionale Molise (codice concorso 2700TRIB) - (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)”, nella parte in cui collocano la ricorrente in una posizione inferiore a quella dovuta sulla base dell’esito della prova scritta; 4. Per quanto di ragione, del questionario contenente l’esito della prova scritta svolta in data 31/10/2025, turno delle ore 9.30 (“Compito PNGNNA79D47A783U”), comunicato nell’area “riservata” del sito www.concorsismart.it, nella parte in cui riporta come errata la risposta n. 37 e conseguentemente attribuisce un punteggio finale alla ricorrente di 24,30; 5. Di ogni altro atto connesso, presupposto, anteriore, coevo e conseguenziale, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti; e la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di 0,50 punti e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 24,8, utile al posizionamento della stessa tra i vincitori di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente ha depositato il 29 luglio 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, previamente notificata alle altre parti. Il TAR ha preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito le censure sulla correzione della prova e sulla graduatoria. Spese compensate tra tutte le parti, considerata la mancata opposizione della parte resistente.
Atto impugnato: esiti della prova scritta, graduatoria finale degli idonei e elenco dei vincitori della selezione per funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate per la Regione Molise
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta, la graduatoria finale, che la collocava al 30° posto, e l’elenco dei vincitori, dal quale era esclusa. Contestava in particolare la correzione della risposta n. 37 del questionario della prova svolta il 31 ottobre 2025, ritenuta errata dall’amministrazione, e il conseguente punteggio di 24,30. Chiedeva l’annullamento degli atti nella parte lesiva e la rideterminazione del punteggio con l’attribuzione di ulteriori 0,50 punti, fino a 24,8, per essere collocata tra i vincitori.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata nel quadro processuale della decisione che dichiara estinto il giudizio a seguito della rinuncia.
art. 84 c.p.a.
Rilevato che con dichiarazione depositata il 29/7/2026, previamente notificata alle altre parti, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
La rinuncia al ricorso, comunicata alle altre parti, è recepita dal giudice quale presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio prendendo atto della rinuncia al ricorso.
Testo integrale
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