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Sentenza

Sentenza n. 1512/2026 - Catania, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro n. 769/2025.

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro n. 769/2025, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 1.000,00 per il beneficio della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del giudice ordinario, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto della docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante attribuzione di euro 1.000,00 oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, oltre alle spese di giudizio. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito. La ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza; il giudice ha ritenuto che spettasse all'Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ovvero l'intervenuto adempimento, secondo l'art. 2697 c.c.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Commissario ad acta non ha diritto a compenso, poiché si tratta di dirigente del Ministero e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Individua i presupposti dell'azione di ottemperanza, applicata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ordinando all'Amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato e nominando, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza deve essere provato da chi lo fa valere, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, incluso l'adempimento, devono essere provati da chi intende eccepirli; in assenza di costituzione dell'Amministrazione, tale prova non è stata fornita.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del giudicato, relativo al diritto della docente a tempo determinato di usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che prevede la disciplina relativa al compenso del Commissario ad acta poi applicata analogicamente dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, la scadenza del termine per l'adempimento e la mancata esecuzione; spetta all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto all'ottemperanza, compreso l'intervenuto adempimento.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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