Cassazione Penale, Sentenza n. 11666/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato tramite difensore (Avv. Carlo Beltrani) con un unico motivo: violazione di legge e insussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti (concorso nei reati di cui agli artt. 223 comma primo, e 216 comma primo, n. 2, legge fallimentare; e art. 223 comma secondo, n. 2, legge fallimentare). La difesa sostiene che, in occasione dell'avvicendamento dell'amministrazione societaria il 19/10/2012, Terlisio consegnò tutta la documentazione sociale al liquidatore Da Silva, che sarebbe stato l'effettivo responsabile della sottrazione/occultamento delle scritture contabili; pertanto la responsabilità per gli atti di bancarotta documentale successivi alla cessione di carica non potrebbe essere imputata al ricorrente, il quale sarebbe riconducibile solo a violazioni tributarie relative al 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, perché non ha affrontato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sulla profonda concatenazione fra le condotte (omessa tenuta della contabilità e sistematico inadempimento tributario) e sul nesso funzionale fra omissione documentale e occultamento del debito tributario. La Corte ha motivato che: a) l'omessa tenuta di tutte le scritture contabili per l'intera durata dell'attivitaà sociale (7/4/2011-19/10/2012) è stata imputata al Terlisio nella sua qualitaà di amministratore unico e socio; b) l'omissione era funzionale a occultare l'elevato debito verso l'Erario (segnalato in motivazione in circa € 1.645.762,00), dimostrando il dolo specifico di pregiudicare i creditori; c) non sono emersi elementi processuali che confermassero la consegna e la sottrazione della documentazione da parte del liquidatore nel 2012. Conseguentemente la Corte ha confermato la valutazione di responsabilitaà per bancarotta fraudolenta documentale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 223
art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2
La Corte interpreta l'art. 223 (bancarotta documentale) nel senso che la sistematica omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili, se funzionale a occultare debiti (in particolare tributari), integra il dolo specifico richiesto dalla norma; tale responsabilità può essere accertata anche alla luce del complesso delle condotte e delle scelte gestionali dell'amministratore.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216
Riferimento alle fattispecie di bancarotta per effetto di operazioni dolose che cagionano il fallimento; la Corte ha ravvisato il concorso in tali condotte in ragione della gestione deliberatamente finalizzata all'omissione degli obblighi contabili e tributari.
Decreto-legge 28/10/2020 n. 137, convertito con legge 18/12/2020 n. 176, art. 23 comma 8
Norma richiamata limitatamente alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sulla decisione sostanziale, ma sulla procedura di deposito delle conclusioni in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione un motivo generico che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è destinato all'inammissibilità: è necessario affrontare i passaggi logici e le argomentazioni del giudice di merito.
- Il semplice avvicendamento dell'amministrazione societaria non esonera ex se dall'addebito di bancarotta documentale se le condotte omissive poste in essere durante la gestione dell'imputato sono state funzionali al dissesto e all'occultamento dei debiti societari.
- L'omessa tenuta e il mancato deposito di scritture contabili e bilanci, specie se connessi a un rilevante e sistematico inadempimento tributario, possono costituire indizio forte di dolo specifico volto a pregiudicare i creditori e giustificare la condanna per bancarotta documentale.
- Per essere efficaci, le deduzioni difensive devono portare elementi di fatto o di prova capaci di contrastare la ricostruzione logica del giudice di merito (es. prova della effettiva consegna e successiva sottrazione delle scritture a terzi), altrimenti restano mere affermazioni non idonee a sovvertire la decisione.
- La valutazione complessiva e concatenata delle condotte (omissioni contabili, scelte gestionali e rilevanti debiti tributari) è idonea a dimostrare il nesso soggettivo e funzionale tra condotta dell'amministratore e dissesto societario.
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