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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32704/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di permesso premio ai sensi dell'art. 30 ord. pen. Il detenuto stava espiando una pena per reati ostativi di prima fascia, commessi anteriormente al d.l. n. 162 del 2022, e non aveva prestato collaborazione. Il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere di allegare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare sia l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, sia l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti. Con un unico motivo, la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli oneri di allegazione introdotti dalla novella del 2022 non fossero applicabili a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, richiamando l'art. 3 del d.l. n. 162 del 2022 e l'assenza di una disciplina transitoria organica in materia di permesso premio. La difesa aveva inoltre lamentato che l'ordinanza non individuasse concretamente gli oneri non assolti, nonché la mancata considerazione del precedente provvedimento del medesimo Tribunale che aveva concesso la liberazione anticipata, valorizzando l'assenza di un perdurante legame con il clan e di attuale pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, non confrontati con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e comunque manifestamente infondati. In particolare, ha affermato che le disposizioni sulle condizioni di accesso ai benefici penitenziari, incidendo sul procedimento esecutivo e di sorveglianza, sono soggette al principio tempus regit actum e si applicano secondo la disciplina vigente al momento della decisione, anche quando i reati siano stati commessi anteriormente, salvo diversa disciplina transitoria. Ha inoltre rilevato che l'onere di allegare elementi positivi idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti criminali sia il pericolo del loro ripristino discendeva già dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. Il ricorso non indicava quali specifici elementi fattuali già dedotti fossero stati omessi o travisati, ma contestava in termini generali l'applicabilità della novella e richiamava un precedente provvedimento sulla liberazione anticipata. La Corte ha escluso che tale precedente imponesse una diversa decisione, poiché la liberazione anticipata e il permesso premio per detenuti non collaboranti condannati per reati ostativi hanno presupposti e parametri valutativi differenti. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30 ord. pen.

    Disciplina il permesso premio, il cui accesso, per il detenuto non collaborante condannato per reati ostativi di prima fascia, presuppone il superamento della presunzione relativa di pericolosità mediante allegazioni specifiche.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiede, per l'accesso al beneficio, elementi concreti e specifici idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino.

  • art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

    Prevede, secondo la ricostruzione della Corte, un onere di allegazione articolato per il detenuto non collaborante, comprendente anche gli obblighi civili e riparatori e l'indicazione di elementi ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al trattamento e alla dissociazione.

  • art. 54 ord. pen.

    Disciplina la liberazione anticipata, il cui presupposto valutativo è la partecipazione all'opera di rieducazione, distinta dallo scrutinio più ampio richiesto per il permesso premio ex art. 4-bis ord. pen.

  • art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    Prevede una disciplina transitoria riferita alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante; la Corte ha escluso che tale disposizione fosse applicabile al caso esaminato.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha reso più articolato l'onere gravante sul detenuto non collaborante ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma indicata per la deduzione della violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma indicata per la deduzione del vizio di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le disposizioni che regolano le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, incidendo sul procedimento esecutivo e di sorveglianza, sono soggette al principio tempus regit actum e si applicano, in assenza di una diversa disciplina transitoria, anche alle istanze relative a condanne per fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore; non opera, in tale ambito, il principio di irretroattività della legge penale sostanziale.
  • Per il detenuto non collaborante condannato per un reato ostativo di prima fascia, l'accesso al permesso premio richiede l'allegazione di elementi concreti, specifici e individualizzanti idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino, anche indiretto o tramite terzi.
  • La regolare condotta intramuraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione relativa di pericolosità prevista per il detenuto non collaborante; occorrono elementi ulteriori riferiti distintamente all'assenza dei collegamenti attuali e all'assenza del rischio di loro ripristino.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice di sorveglianza possono essere esercitati per verificare allegazioni specifiche e fattualmente verificabili, ma non possono supplire integralmente alla mancata prospettazione, da parte del detenuto, di circostanze idonee a incidere sui temi di prova stabiliti dalla legge.
  • La concessione della liberazione anticipata, fondata sulla partecipazione all'opera di rieducazione e sulla regolarità della condotta carceraria, non impone la concessione del permesso premio, poiché quest'ultimo richiede per il detenuto non collaborante sottoposto all'art. 4-bis ord. pen. un accertamento più ampio, comprensivo del pericolo di ripristino dei collegamenti criminali.
  • È generico e inammissibile il ricorso per cassazione che non indica quali specifici elementi fattuali, già allegati nel giudizio di sorveglianza, siano stati omessi o travisati e si limiti a contestare astrattamente la disciplina applicabile o a richiamare un precedente provvedimento relativo a un diverso beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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