Sentenza n. 1553/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzioni di sgombero di aree asseritamente appartenenti al demanio marittimo, individuate mediante frazionamento catastale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ingiunzioni di sgombero dell’11 e del 14 aprile 2025, deducendo, tra l’altro, carenza assoluta di potere, violazione dell’art. 823 c.c. e dell’art. 32 del codice della navigazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento e violazione della partecipazione procedimentale ex art. 7 l. 241/1990. La controversia si inserisce in una lunga vicenda relativa alla delimitazione del confine tra demanio marittimo e proprietà privata. L’amministrazione aveva fondato lo sgombero sulla demanialità delle aree quale risultante dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1882/2012. Tale sentenza, tuttavia, era stata successivamente dichiarata nulla dalla stessa Corte d’Appello, con sentenza n. 862/2025, a seguito dell’opposizione di terzo proposta dagli eredi di un litisconsorte pretermesso, con rimessione della causa al giudice di primo grado. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che il frazionamento catastale e la nuova individuazione delle aree demaniali erano stati compiuti unilateralmente, senza una nuova comunicazione di avvio né il loro coinvolgimento, nonostante la complessità degli accertamenti tecnici e la precedente definizione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa sui vizi procedimentali e sulla legittimità delle ordinanze di sgombero, distinguendola dalla giurisdizione ordinaria sull’accertamento della proprietà o della demanialità e sulla delimitazione dei confini. Nel merito ha accolto il ricorso. In particolare, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 823 c.c. e alla carenza dei presupposti: la sentenza civile del 2012, posta a fondamento dello sgombero, era stata dichiarata nulla e travolta, insieme agli accertamenti tecnici compiuti nel relativo giudizio. Venuto meno quel titolo giudiziale e non essendovi una valida delimitazione amministrativa delle aree oggetto di causa, l’amministrazione non poteva adottare l’ingiunzione di sgombero. Il verbale di delimitazione del 1955 non poteva supplire a tale carenza, poiché non era richiamato negli atti impugnati ed era stato annullato dall’amministrazione nel 2005; la successiva delimitazione del 2005 non riguardava le particelle interessate. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulla partecipazione procedimentale: l’individuazione delle aree demaniali mediante nuovo frazionamento catastale e dividente risultante dal S.I.D., implicando accertamenti tecnici complessi e margini di discrezionalità, avrebbe richiesto una nuova comunicazione di avvio e il coinvolgimento dei proprietari confinanti. Non era applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché non risultava dimostrato che il contenuto dell’atto fosse necessariamente vincolato e invariabile. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le ingiunzioni impugnate sono state annullate; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32 codice della navigazione
La delimitazione del demanio marittimo costituisce il presupposto per individuare le aree assoggettabili a provvedimenti di sgombero; quando l’amministrazione procede sulla base di nuovi elementi tecnici, deve rispettare le garanzie partecipative degli interessati.
art. 823 c.c.
I poteri amministrativi di tutela dei beni demaniali presuppongono l’effettiva individuazione del bene demaniale e non possono essere esercitati in assenza di una valida delimitazione o sulla base di un titolo giudiziale successivamente dichiarato nullo.
art. 3 l. 241/1990
L’ingiunzione di sgombero deve essere sorretta da una motivazione idonea a indicare i presupposti della demanialità e dell’occupazione abusiva.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è necessaria quando l’amministrazione individua il confine demaniale mediante nuovi frazionamenti e accertamenti tecnici complessi, incidendo sulla posizione dei proprietari confinanti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non è sanata quando l’atto non ha contenuto rigidamente vincolato e la determinazione amministrativa dipende da nuovi accertamenti tecnici e valutazioni sulla linea di confine.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando siano contestati i vizi procedimentali o l’illegittimo esercizio del potere amministrativo di sgombero di aree ritenute demaniali, mentre spetta al giudice ordinario l’accertamento della proprietà, della demanialità e del confine tra bene demaniale e proprietà privata.
- Un provvedimento di sgombero fondato su una sentenza civile successivamente dichiarata nulla è illegittimo quando, in assenza di una valida delimitazione amministrativa, venga meno il presupposto giudiziale dell’individuazione del confine demaniale.
- Il potere di autotutela possessoria e di tutela dei beni demaniali non può essere esercitato senza una preventiva e attendibile individuazione del bene demaniale e dell’area occupata sine titulo.
- Quando l’individuazione delle aree demaniali dipende da nuovi frazionamenti catastali, dividenti e accertamenti tecnici complessi, i proprietari confinanti devono essere coinvolti nel procedimento mediante comunicazione di avvio, poiché la decisione non è meramente vincolata.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non esclude l’illegittimità derivante dalla mancata partecipazione procedimentale se l’amministrazione dispone di margini di valutazione tecnica e il privato avrebbe potuto incidere sull’accertamento del confine.
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