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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. del 02/02/2022 che aveva rigettato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e di sequestro preventivo (anche per equivalente ai sensi dell'art. 640‑quater c.p.) in relazione al delitto di truffa pluriaggravata e continuata. Il ricorso per cassazione denunciava errata applicazione di legge, violazioni processuali e vizio di motivazione, sostenendo altresì l'inapplicabilità del principio richiamato in precedenti (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora) alle misure reali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero per difetto di specificità dei motivi, poiché il PM si era limitato a riproporre il contenuto della richiesta cautelare senza enunciare i motivi di gravame (ragioni di diritto e fatti) richiesti dall'art. 591 c.p.p. La Corte ha inoltre assorbito la censura sulla mancata prospettazione dell'interesse, dichiarando non necessario esaminare quel profilo dopo aver confermato l'inammissibilità per difetto di specificità.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di appello: l'appello deve indicare i capi e i punti impugnati e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, a pena di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021 (Acanfora)

    "[è] inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante"

    Precedente che delimita l'ammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero in materia cautelare: se il PM non prospetta esigenze cautelari concrete, l'impugnazione può essere priva di interesse. La Corte territoriale ha richiamato tale principio come riferimento nella valutazione dell'interesse.

  • art. 640‑quater c.p.

    Norma penale che disciplina il sequestro preventivo per equivalente nei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche; citata nel ricorso per indicare l'oggetto del sequestro richiesto (valore indicato pari a euro 486.979,77).

Massime di principio

  • L'appello cautelare (anche del pubblico ministero) richiede il requisito di specificità ex art. 591 c.p.p.: non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni della richiesta cautelare; bisogna indicare espressamente le critiche alla motivazione del primo giudice e i fatti e le ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione.
  • La mancanza di specificità nei motivi di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente estromissione del giudizio di merito sull'ordinanza impugnata.
  • Il pubblico ministero, quando impugna provvedimenti cautelari (personali o reali), deve creare nel corpo dell'appello una delimitazione precisa dell'oggetto del gravame: indicare capi, punti e le concrete ragioni per cui il provvedimento va riformato.
  • Le questioni relative all'interesse all'impugnazione (es. assenza di prospettazione delle esigenze cautelari) possono condurre a dichiarazioni di inammissibilità, ma spesso risultano assorbite se il difetto formale principale (specificità) è accertato.
  • Nel caso di misure reali (sequestro preventivo) non basta lamentare genericamente la mancata ricognizione dei gravi indizi: occorre spiegare quale sarebbe l'effetto pratico e l'interesse concreto derivante dall'accoglimento dell'appello.
  • Per prevenire l'inammissibilità, il difensore o il PM devono dettagliare nel testo di impugnazione le censure precise alla motivazione del giudice di primo grado, indicando elementi di fatto e profili giuridici contrari alla decisione impugnata.

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